Amministrativo

Enti locali e IMU: processo sospeso in attesa del giudicato sulla rendita catastale

Capita spesso, in materia di IMU, che l'ente locale emetta un avviso di accertamento basandosi su una rendita catastale la cui determinazione è oggetto di contenzioso tra contribuente e Agenzia delle Entrate - Territorio.

di Luca Procopio* e Pierluigi Antonini**

Capita spesso, in materia di IMU, che l'ente locale emetta un avviso di accertamento basandosi su una rendita catastale la cui determinazione è oggetto di contenzioso tra contribuente e Agenzia delle Entrate - Territorio.

D'altronde, complici a volte le imminenti decadenze, gli enti locali sono obbligati ad emettere avvisi di accertamento IMU sulla base delle informazioni a loro disposizione, tra le quali figura la rendita al primo gennaio dell'anno di imposizione (giusta quanto disposto, per il passato, dall'articolo 13, comma 4, D.L. n. 201/2011 e, oggi, dall'articolo 1, commi 739-783, L. n. 160/2019). Tuttavia, tale rendita – attribuita o rettificata dall'Agenzia delle Entrate – potrebbe essere sub iudice, perché oggetto di contenzioso non ancora definitosi tra il contribuente e la medesima Agenzia delle Entrate - Territorio. Contenzioso al quale l'ente locale non può che essere estraneo dato che esso si limite ad applicare la rendita ma non ha alcuna titolarità quanto alla determinazione della stessa.

In tutti questi casi, generalmente il contribuente impugna anche l'avviso di accertamento emesso dall'ente locale, incardinando così un nuovo processo le cui sorti dipendono, però, in maniera diretta, dall'esito del giudizio avente ad oggetto la rendita catastale.

Al fine di disperdere inutilmente risorse (pubbliche e private) in contenziosi inutili, con il rischio di giudicati contrastanti, occorre in qualche modo "raccordare" i due processi.

Come è noto, il giudice tributario, in forza dell'art. 295 del codice di procedura civile, applicabile al processo tributario in virtù del rinvio generale alle norme del predetto codice operato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, e dell'art. 39, comma 1 bis, del medesimo decreto legislativo, deve sospendere il processo in tutti i casi in cui egli o altro giudice deve risolvere una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

La giurisprudenza di legittimità ormai granitica, muovendo dalla pacifica considerazione che la "rendita catastale" costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l'applicazione del tributo locale ICI/IMU, ha concluso che tale circostanza determina un nesso di pregiudizialità e di dipendenza logico-giuridica tra rapporti tributari facenti capo ad Enti impositori diversi, quali l'Agenzia delle entrate - Territorio e il Comune; nesso, che, a sua volta, impone, in forza delle norme sopra richiamate, la sospensione del processo "pregiudicato" avente ad oggetto l'accertamento del tributo comunale, posto che la decisione giurisdizionale assunta nel giudizio vertente sulla determinazione della "rendita catastale" si riflette necessariamente, condizionandolo, sul provvedimento giurisdizionale sollecitato dal ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Ente Locale (cfr., ex pluribus: Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 24.3.2021, n. 8289; Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanze 26.1.2021, nn. 1570 e 1569; Corte di Cassazione, VI sez. civile, ordinanza 10.1.2014, n. 421; Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 18.4.2007, n. 9203 e Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 21.8.2009, n. 18565).

Più nello specifico, in tema di necessaria sospensione del giudizio tributario vertente sull'accertamento della maggiore ICI/IMU operato da un Ente locale sulla base della "rendita catastale" rideterminata dall'Agenzia delle entrate - Territorio, il principio di diritto reiteratamente statuito dalla Corte Suprema di Cassazione, da ultimo nell'ordinanza 11.6.2021, n. 16581 emessa dalla Sezione Tributaria, è il seguente: «In tema di processo tributario, tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e quella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell'imposta».

Una particolare ipotesi potrebbe rinvenirsi nel caso in cui il giudizio sulla rendita venga definito dalla Cassazione con una sentenza di rinvio. In questi casi, proprio perché occorre attendere la "definitività del giudizio", la sospensione dovrebbe operare fino alla definizione del giudizio di rinvio, con autorità di giudicato.

a cura di * Dottore Commercialista e revisore dei conti, Ph.D. in Diritto Tributario, Università degli studi di Roma Tor Vergata e ** Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, Sapienza Università di Roma

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