Lavoro

Enti locali, "stabilizzazione" anche in una posizione inferiore

La Cassazione, ordinanza n. 297 depositata oggi, chiarisce termine e modalità di applicazione della norma di favore fissata dalla Finanziaria 2007

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, ordinanza n. 297 depositata oggi, detta le regole per la ‘stabilizzazione' del personale negli enti locali. La Sezione Lavoro precisa che siamo fuori delle ipotesi di conversione "quale effetto sanzionatorio" di una reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato. La fattispecie piuttosto costituisce una misura di favore prevista dal Legislatore – in particolare dalla Finanziaria 2007 - per chi abbia prestato servizio alle dipendenze dell'ente locale per un determinato periodo di tempo consentendogli di accedere ai ruoli della Pa, in deroga alla regola generale, altrimenti applicabile, dell'accesso mediante concorso pubblico.

In particolare, l'articolo 1, comma 558, della legge 296/2006, consente agli enti locali, nei limiti dei posti disponibili in organico e nel rispetto delle regole del patto di stabilità interno, di procedere all'assunzione di personale non dirigenziale che: a) sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi; b) abbia prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 26 settembre 2006, c) sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore dalla legge.

Dunque, prosegue la decisione, "non essendovi un diritto incondizionato alla stabilizzazione, per essere la stessa dipendente dalla determinazione dell'Ente a procedervi, con scelta condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza di posti vacanti in organico da ricoprire, non sussiste nemmeno il diritto dei lavoratori ad essere assunti nella stessa posizione professionale tenuta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, ben potendo l'amministrazione (nel caso che ne occupa, la Provincia di Prato) esercitare la sua facoltà di procedere alla copertura a fronte di una rilevata carenza di organico con riferimento ad altra e diversa posizione professionale".

Nel caso specifico, perciò, non vengono presi in considerazione aspetti legati all'anzianità di servizio maturata precedentemente a fini del conseguimento di maggiorazioni retributive, sul presupposto, nel caso neppure dedotto, dell'identità di funzioni rispetto a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine.

In definitiva, per la Cassazione va confermata la decisione della Corte di appello di Firenze secondo cui la dipendente non poteva fondatamente vantare il diritto alla stabilizzazione con qualifica D3 in quanto, indipendentemente dalle mansioni di fatto svolte dalla stessa in precedenza, l'avviso di stabilizzazione, al quale aveva risposto, era per la copertura di un posto di specialista in materia economiche e finanziarie classificato con qualifica D1 e comportava, quindi, la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con tale inquadramento.

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