Lavoro

Riforma dello Sport: nuove tutele ai lavoratori, approvazione del decreto correttivo e regime transitorio

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs. 163/2022 si può dire compiuta - almeno nel suo iter procedurale - la Riforma del diritto sportivo

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di Luca Viola

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Correttivo (D. Lgs. 163/2022) al D. Lgs. 36/2021 in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, si può dire compiuta - almeno nel suo iter procedurale - la Riforma del diritto sportivo.

Un dato è al momento incontestabile, ovvero che con l'approvazione del testo novellato, il Consiglio dei Ministri abbia ufficialmente siglato l'entrata in vigore della Riforma dello sport a far data dal 1° gennaio 2023. Sul punto si rincorrono da molte parti indiscrezioni sulla concessione di una nuova proroga all'entrata in vigore e ciò in forza dei timori per gli impatti di questa misura. Infatti i destinatari della stessa (ASD E SSD), accusano che gli effetti della nuova normativa potrebbero rallentare e aggravare la già debole ripresa che il settore dilettantistico sta sperimentando post-pandemia, su conti economici già gravati da debiti assunti con il sistema finanziario per permettere la prosecuzione delle attività.

Come noto la scadenza del 1 gennaio 2023, seppur frutto di diversi rinvii concessi per permettere ai destinatari di prendere coscienza dei cambiamenti in arrivo, ha sollevato non poche perplessità nel mondo sportivo sulla reale capacità di adattamento e trasformazione delle attuali realtà sportive per far fronte a tutta una serie di novità estremamente peculiari e di non pronta soluzione, qual ad esempio gli adempimenti fiscali e previdenziali connessi al nuovo rapporto di lavoro. Ovviamente in caso di nuovo ulteriore rinvio le realtà sportive, ormai attente ed in fase di preparazione delle modifiche da applicare, potranno affinare l'assorbimento delle novità in arrivo, ma qualora il tanto agognato rinvio non arrivasse, quale scenario si apre concretamente per le società sportive? Dovranno modificare tutti i contratti il primo dell'anno con evidenti straordinari di tutti collaboratori? Diventa allora di particolare interesse chiarire quale sia l'effetto applicabile della successione di leggi nel tempo, per verificare l'esistenza di un regime transitorio applicabile che consenta agli operatori del settore di concentrarsi solo su una parte dei contratti da modificare, consentendo così un più efficace lavoro di adeguamento alle nuove norme.

Partiamo dalla norma deputata a risolvere il problema delle modalità di entrata in vigore delle nuove norme, ovvero l'art 51. D. lgs. 163/2022 che recita: "le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023".

La norma transitoria statuisce in altre parole, che le disposizioni sul lavoro sportivo si attueranno senza ulteriori ritardi con l'arrivo del nuovo anno. Nessun'altra precisazione viene data dal Decreto se non per gli aspetti della riforma già in vigore.

Mancando dunque un'indicazione chiara su quale sia il destino dei rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del Decreto, si intende qui ragionare in base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico e provare a individuare la disciplina applicabile nel periodo di transizione, magari fornendo un'utile riflessione per le scelte degli operatori del settore. Possiamo sicuramente affermare che le predette norme soggiacciono al principio generale del nostro ordinamento in forza del quale tempus regit actum e come tali, non possono che disporre per l'avvenire (art. 11 disp. prel. cod. civ.), con la conseguenza che le stesse, in assenza di normativa speciale, non dovrebbero applicarsi ai rapporti in essere, destinati pertanto a proseguire immutati sino alla loro natura scadenza. Diverso discorso ovviamente deve farsi per i rapporti di lavoro che verranno instaurati o rinnovati o trasformati dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di lavoro sportivo, per i quali evidentemente si applicheranno le novità in commento e i relativi adempimenti connessi.

Ed infatti, il summenzionato principio di irretroattività della legge, fa sì che "la nuova legge non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita ove, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso" (Cass. Civ. n. 9462/2015). In altre parole, la nuova legge sopravvenuta non si applicherà ai contratti con i collaboratori sportivi ancora in vigore al 1 gennaio 2023, permettendo pertanto il naturale decorso degli stessi durante il quale procedere alla sostituzione/modificazione e/o regolarizzazione degli stessi.

Alla luce di quanto ricostruito, a parere di chi scrive, le novità introdotte dal Decreto dovranno applicarsi ai soli rapporti di lavoro "nuovi" ossia a quelli che sorgeranno a partire (rectius successivamente) dalla data di effettiva entrata in vigore degli articoli in commento, non potendo certamente queste norme operare con effetto retroattivo sui rapporti in essere. Considerata la portata rivoluzionaria delle novità introdotte nel rapporto di lavoro sportivo e la complessità dei relativi adempimenti richiesti alle associazione e società sportive nella loro gestione, è verosimile - oltre che auspicabile! - che l'operatività della riforma, oggi fissata con l'avvento del nuovo anno, venga rinviata quantomeno al termine del c.d. "anno sportivo" al fine di minimizzare gli impatti e massimizzare l'efficacia del progetto che, sempre a parere dello scrivente regge l'intero impianto, ovvero la trasformazione dei rapporti di lavoro e la revisione dell'intero sistema sportivo affinché prenda coscienza della necessità di aggregare le realtà sportive per aumentare la capacità di investimento sul personale e sulle strutture, creando maggiore stabilità e maggiori investimenti, con conseguenti maggiori introiti fiscali.

di Luca Viola - avvocato del lavoro e dello sport - Founder di Lexpertise

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