Civile

Entrate non tributarie, opposizione entro 20 giorni anche se la cartella esattoriale è carente di motivazione

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di Michele Viesti

Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione va proposta entro 20 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale, anche nel caso in cui questa sia carente di motivazione. È quanto ha stabilito la terza sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 21080 del 19 ottobre scorso. I giudici hanno precisato altresì che il vizio inerente la motivazione della cartella di pagamento non impedisce la riconducibilità dell'atto al modello delineato dal legislatore né ostacola la conoscibilità da parte del destinatario dell'avvio dell'azione esecutiva esattoriale nei suoi confronti, dando luogo pertanto a invalidità e non a inesistenza.

Il fatto - Il tribunale di Roma accoglie l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia volta a censurare un vizio di forma della cartella stessa. Equitalia propone ricorso avverso la sentenza, non essendo stata l'opposizione presentata entro il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella previsto dal codice di rito. Resiste con controricorso l'opponente.

Il ragionamento dei giudici - La Corte, ritenendo il ricorso fondato, passa alla disamina della questione. I giudici muovono dal presupposto che i vizi relativi alla motivazione della cartella di pagamento ne determinano un'irregolarità formale, attenendo alla mancanza di conformità della stessa al modello legale. Il vizio di motivazione, anche quando consista in carenza assoluta di motivazione, non comporta quindi l'inesistenza giuridica dell'atto. Questa si ha quando solo l'atto non sia in alcun modo ascrivibile al suo modello legale, non nel caso in cui ne sia in tutto o in parte difforme. I vizi inerenti la regolarità formale della cartella di pagamento e della sua notificazione devono essere fatti valere dal soggetto nei cui confronti è minacciata l'esecuzione cosiddetta esattoriale mediante il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di procedura civile. Il termine per proporre l'azione è quello ordinario di 20 giorni, decorrente dalla notificazione della cartella, di cui all'articolo 617, comma 1, del codice di rito.
I giudici proseguono poi chiarendo che nel caso di specie si è in presenza di una valida notificazione o comunque di una notificazione non contestata dalla cartella esattoriale. Di conseguenza non è in discussione la conoscenza dell'emanazione della cartella da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quello che rileva piuttosto è la conformità o meno dell'atto al modello di cartella di pagamento previsto dal legislatore e le conseguenze della riscontrata difformità. La Corte ritiene quindi errata la sentenza del Tribunale capitolino, che ha equiparato la difformità per vizio di motivazione all'inesistenza giuridica dell'atto. E conclude che alla fattispecie sia da applicare appunto il principio per cui l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione vada proposta entro 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. La mancata conoscenza o conoscibilità delle ragioni dell'imposizione, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, rappresenta il motivo dell'opposizione stessa, che si configura come reazione a un atto di natura esecutiva non conforme al precetto normativo.

La decisione - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal resistente, compensando le spese del grado di merito e del giudizio di legittimità, ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni in merito.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 19 ottobre 2015 n. 21080

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