Penale

Eppo: varato il decreto legislativo sull'istituzione dell'Ufficio del Pm europeo

La procura europea è competente alla conduzione di indagini, all'esercizio dell'azione penale ed alla partecipazione ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

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di Aldo Natalini

Varato nel corso dell'ultimo Consiglio dei ministri il decreto legislativo che introduce misure "interne" di adattamento al regolamento UE 2017/1939 sull'istituzione dell'Ufficio del Pubblico ministero europeo (meglio noto come EPPO, European public prosecutor's office),
Si tratta di disposizioni per lo più di natura ordinamentale (come quelle sullo status del Procuratore europeo) ed in parte di natura processuale (come quelle sulle modalità di denuncia dei reati di competenza della Procura europea procedurale, sul Mae o sui contrasti di competenza).

Cooperazione rafforzata ed Eppo
Nell'ambito della cooperazione rafforzata ex articolo 86 TFUE, la Procura europea – cui finora hanno aderito 22 stati membri Ue – è competente alla conduzione di indagini, all'esercizio dell'azione penale ed alla partecipazione ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (i cosiddetti "reati PIF", dal nome della direttiva Pif n. 1371/2017). L'EPPO si compone:
- a livello centrale, dal Procuratore Capo europeo (PCE), dal Collegio, dalle Camere permanenti e dai Procuratori europei (PE), i quali supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati nei singoli Stati membri, potendo altresì impartire istruzioni agli stessi, ove necessario per l'efficiente svolgimento dell'indagine o per assicurare il funzionamento coerente dell'EPPO;
- a livello decentrato, dai Procuratori europei delegati (PED) aventi sede negli Stati membri, che conducono in concreto le indagini, a partire dall'iscrizione della notizia di reato (per l'Italia è stato nominato il Pm Danilo Ceccarelli).

Disposizioni attuative del regolamento UE 2017/1939 sull'istituzione della Procura europea (EPPO)
Passando all'analisi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo in commento, anzitutto il Csm è individuato come autorità competente a designare i tre candidati al posto di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio europeo, secondo un'apposita disciplina che prevede anche un regime transitorio valido in sede di prima applicazione (articolo 2).
Lo stesso Csm è competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato, sulla base di dichiarazioni di disponibilità da formulare in conformità agli specifici criteri di valutazione; possono candidarsi all'incarico anche i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa (articolo 6).
Quanto allo status ordinamentale, il magistrato nominato procuratore europeo viene collocato fuori ruolo, senza applicazione del vigente limite decennale di permanenza. L'istituto permette la conservazione del ruolo all'interno dell'organico della magistratura, non comportando la copertura del posto attraverso nuovi concorsi assunzionali, né la copertura della sede, in quanto il predetto posto viene reso indisponibile (articolo 58, comma 2, del Dpr n. 3/1957).
Il ministro della Giustizia è l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo, l'accordo – previo concerto con il Csm – volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi (articolo 4).
Il trattamento retributivo, previdenziale e pensionistico dei procuratori europei delegati è a carico del ministero della Giustizia (articolo 7).
Ai procuratori europei delegati sono attribuite le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali in relazione alle indagini di competenza della Procura europea; detti magistrati sono sottratti alle direttive dei procuratori della Repubblica e alla vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello. Al procuratore europeo è riconosciuto l'esercizio delle funzioni requirenti su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede assegnata, in presenza di specifici presupposti e previa decisione della Procura europea (articolo 9).
L'individuazione delle sedi di servizio dei Procuratori europei delegati è demanda ad un apposito decreto del ministro della Giustizia, presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto, conformemente all'accordo concluso dal Ministro stesso e il Procuratore capo europeo (articolo 10). I dirigenti delle procure della Repubblica che saranno individuate dall'emanando decreto provvederanno ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei Procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento. Si precisa che le sedi dei PED non sono strutture logisticamente autonome rispetto agli uffici di Procura e che i Procuratori europei delegati saranno collocati all'interno delle sedi già operative delle procure della Repubblica distrettuali (articolo 10).
Viene individuato nel Consiglio giudiziario di Roma l'organo preposto all'espressione del parere motivato sulla valutazione periodica di professionalità dei magistrati che svolgono le funzioni di procuratori europei delegati (articolo 11).
L'azione disciplinare in Italia nei confronti dei procuratori europei delegati per fatti connessi alle loro responsabilità derivanti dal regolamento EPPO può essere promossa solo con il consenso della procura europea; laddove i medesimi fatti formino oggetto di procedimento disciplinare sia in Italia che in sede europea, nella commisurazione delle sanzioni in sede nazionale si dovrà tener conto di quelle eventualmente già irrogate dalla procura europea (articolo 13).
Al Procuratore europeo delegato dovranno essere trasmesse, senza ritardo, tutte le denunce redatte dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio in relazione a reati per i quali la Procura europea ha deciso di avviare o avocare un'indagine (articolo 14).
Alle procedure di consegna relative a mandati di arresto europei (Mae) emessi da procuratori europei delegati si applica la legge n. 69/2005 (articolo 15).
In caso di contrasti di competenza tra Procura europea e Procure della Repubblica ordinarie, l'autorità preposta a decidere sull'attribuzione delle competenze per l'esercizio dell'azione penale è la Procura generale presso la Corte di cassazione (articolo 16). La stessa Procura generale è altresì individuata come autorità nazionale competente a interagire con EPPO per quanto riguarda le decisioni in tema di riparto di competenze per l'esercizio dell'azione penale, ai sensi degli articoli 25 e 34 del Regolamento.; di ogni decisione il procuratore generale dovrà dare comunicazione al Ministro della giustizia (articolo 18).
I procuratori europei delegati sono autorizzati a richiedere e disporre intercettazioni e consegne controllate di merci, nei limiti e in base ai presupposti previsti dalla normativa vigente. È demandata al Governo la comunicazione alla Procura europea del catalogo dei reati per i quali il nostro ordinamento consente l'uso dei suddetti due mezzi di ricerca della prova (articolo 17).
Si applicano le disposizioni del codice di procedura sull'assunzione dei procedimenti penali dall'estero alle indagini che, originariamente di competenza EPPO, vengono trasferite alla competenza dell'autorità giudiziaria nazionale e alle indagini che, pur restando di competenza EPPO, vengono trasferite da un procuratore europeo delegato estero a uno avente sede in Italia (articolo 19).

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