Società

Equitalia nel passivo con il ruolo

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione non è necessaria la preliminare notifica di avvisi di accertamento esecutivi o di addebito

di Laura Ambrosi

Per l’insinuazione al passivo da parte di Equitalia è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo, non essendo necessaria la preliminare notifica di avvisi di accertamento esecutivi o di addebito.

A risolvere la questione sono le Sezioni unite con la sentenza n. 33408 depositata ieri.

Il Tribunale aveva escluso dallo stato passivo dei crediti di Equitalia relativamente a degli avvisi di addebito e degli avvisi di accertamento esecutivi perché non notificati.

Il Tribunale fallimentare riteneva insufficienti gli estratti di ruolo dai quali risultavano i debiti riferiti ai citati avvisi.

Avverso il decreto, l’Agente della riscossione proponeva ricorso per Cassazione eccependo, che gli estratti di ruolo fossero sufficienti per l’ammissione al passivo del fallimento. La vicenda rappresentava una questione di particolare importanza sulla quale non esisteva un orientamento consolidato e pertanto la decisione è stata rinviata alle Sezioni Unite.

L’alto consesso ha innanzitutto rilevato che la procedura di riscossione coattiva, disciplinata dagli articoli 29 e 30 del Dl 78/2010 prevede che gli avvisi di accertamento e di addebito sostituiscano il ruolo e quindi escludano la notificazione della cartella. Si tratta di atti che contengono già l’intimazione ad adempiere e fungono da precetto in vista dell’espropriazione forzata.

Tuttavia, l’insinuazione al passivo del fallimento è diversa ed autonomamente regolata.

La procedura fallimentare è volta ad assicurare il conseguimento della par condicio creditorum poiché a fronte dell’insolvenza, la soddisfazione del credito si traduce nell’ottenimento di una quota o di una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione. Il fallimento apre dunque il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e per parteciparvi occorre presentare domanda di ammissione al passivo.

In caso di fallimento il creditore non ha necessità di munirsi di un titolo idoneo a consentirgli l’esecuzione, poiché ha l’onere solo di provare l’esistenza dei crediti, allegando i relativi documenti.

Qualora si tratti di crediti tributari o previdenziali, l’ente creditore iscrive a ruolo la somma dovuta e l’agente della riscossione può provvedere all’insinuazione nella procedura.

Diviene così irrilevante, ai fini della sussistenza del credito tributario, la precedente notifica degli avvisi di accertamento esecutivo o di addebito.

Per l’insinuazione è sufficiente che Equitalia alleghi all’istanza l’estratto di ruolo che documenta il debito.

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