Equo compenso, i chiarimenti del Cnf sull'esecutività del parere di congruità
Il parere n. 24/2023 chiarisce che le disposizioni si applicano anche in assenza di pattuizione preventiva tra le parti
Le disposizioni in materia di equo compenso si applicano anche in assenza di pattuizione preventiva tra le parti. È questo uno dei chiarimenti sulla legge n. 49/2023 fornito dal Consiglio nazionale forense in risposta ad una serie di quesiti posti dagli Ordini degli Avvocati di Torino, Brindisi, Bari, Massa Carrara, Padova, Bologna e Pisa.
In particolare, la delucidazione è arrivata rispondendo ad una domanda sull'articolo 7 della legge che è relativo al "Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo" ed in particolare alla questione se esso si applicasse o meno ai compensi richiesti in assenza di pattuizione preventiva tra le parti e ai compensi richiesti sulla base di convenzioni e/o sulla base di "ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista".
Il Cnf ricorda che l'articolo 7 si applica alle prestazioni rese nell'ambito di applicazione delineato dall'articolo 2 della legge. E cioè: "ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale … regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro…"
E siccome, argomenta il Cnf nel parere n. 24 del 23 giugno 2023 (reso noto in questi giorni), è pacifica l'applicazione alle prestazioni rese nell'ambito di convenzioni così come "a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista" (art. 2, co. 2), ciò "consente peraltro di ritenere che le disposizioni in materia di equo compenso si applichino anche in assenza di pattuizione preventiva tra le parti". "Se infatti per pattuizione preventiva si intende – come pare corretto – il perfezionamento di un accordo sul compenso, è giocoforza ritenere che il riferimento, di cui all'articolo 2, agli accordi preparatori anticipi l'applicabilità della legge anche alla fase preparatoria e, dunque, antecedente alla pattuizione". Con la conseguenza che la "pattuizione preventiva" non è a rigore necessaria ai fini dell'applicabilità della legge.
Il Cnf, rispondendo ad altro quesito, ribadisce poi che l'articolo 7 non si applica a tutti i contratti d'opera professionale, ma solo quelli stipulati con i "clienti forti". E che l'articolo 7 rinvia alla legge n. 241/1990 per la procedura che deve essere seguita nell'adozione del parere di congruità, per cui il richiamo "è comprensivo evidentemente anche dell'obbligo motivazionale, che è peraltro coessenziale alla funzione di garanzia ascritta al rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo".
Inoltre, l'articolo 7 della legge n. 49/2023 introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n.1 c.p.c.). Il titolo così formato soddisfa appieno i requisiti previsti dal codice di rito, ossia l'esistenza di diritto certo, liquido ed esigibile, senza che vi osti la natura stragiudiziale del titolo, atteso che per l'art. 474 cod. proc. civ. i titoli esecutivi sono anche stragiudiziali purché previsti dalla legge. Ne consegue che, una volta decorsi i quaranta giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente (che è quello del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine che ha reso il parere di congruità), "il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il creditore può – pertanto – procedere alle conseguenti azioni esecutive". Ciò comporta, evidentemente, la notifica del titolo in forma esecutiva secondo le forme ordinarie.
Inoltre, siccome ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 49/2023, le disposizioni non si applicano "alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge", l'articolo 7 potrà applicarsi soltanto alle prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore della legge.
Infine, il Cnf afferma che è senz'altro corretto – ovviamente con riferimento ai soli pareri che ricadono nell'ambito di applicazione della legge n. 49/2023 – riportare l'articolo 7, comma 1, quantomeno nella parte in cui afferma che: "il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista".