Civile

Eredità, sui beni mobili presunzione limitata

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di Angelo Busani

La presunzione di esistenza nell’asse ereditario (tassabile con l’imposta di successione) di denaro, gioielli e mobilia in misura pari al 10% del valore dell’asse, si applica solo se nella dichiarazione sia indicato, per detti beni, un valore inferiore a quello presunto. Se invece nella dichiarazione il denaro, i gioielli e la mobilia siano dichiarati in misura superiore all’importo presunto, la presunzione non si applica. Lo ha sancito la Cassazione nella sentenza n. 31806/2019, depositata ieri.

Si pensi, ad esempio, al caso di un’attribuzione ereditaria del valore netto imponibile (già deducendo la franchigia) di 2 milioni di euro che comprenda denaro per 100mila euro. In base all’articolo 9 del Dlgs 346/1990 (il Tus, testo unico dell’imposta di successione), «si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore». Pertanto, secondo la sentenza della Cassazione, la predetta percentuale del 10% si deve calcolare non sul valore di 2 milioni, ma su 1,9 milioni (2 milioni - 100mila euro), ottenendosi il risultato di una presunzione del valore di 190mila euro (1 milione 900mila x 10% =), con la conseguenza che il valore imponibile diventa di 2 milioni e 190mila euro.

Se, invece, nella dichiarazione di successione siano dichiarati «denaro, gioielli e mobilia» per un valore pari o superiore al 10% del valore netto imponibile dell’attribuzione ereditaria, non si deve far luogo ad alcun aumento della base imponibile, essendo soddisfatto lo scopo del legislatore di tassare, a titolo di presenza nell’eredità di «denaro, gioielli e mobilia», un valore pari al 10% del valore netto imponibile dell’attribuzione ereditaria. E così, se l’attribuzione ereditaria abbia un valore netto imponibile (già deducendo la franchigia) di 2 milioni e comprenda danaro per 300mila euro, la percentuale del 10% non si applica, in quanto già sono dichiarati, come presenti nell’asse ereditario, «denaro, gioielli e mobilia» per un valore (pari o) superiore al 10% del valore netto imponibile dell’attribuzione ereditaria.

La norma di cui all’articolo 9 del Tus risponde all’idea di presumere (con presunzione peraltro relativa e cioè vincibile mediante la redazione di un formale inventario) l’esistenza nell’asse ereditario di «denaro, gioielli e mobilia», presupponendo che, trattandosi di beni non registrati (i quali sono usualmente presenti nel patrimonio di chiunque), gli eredi non abbiano alcun stimolo a evidenziarli nella dichiarazione di successione.

Nel concetto di «denaro» devono intendersi rientrare il denaro cartaceo e le monete in metallo non prezioso in corso legale; non sono, dunque, ricomprendibili, in tale perimetro, le monete “fuori corso” e le monete (come quelle auree) che, seppure “in corso”, non siano adoperate come comune metodo di pagamento del prezzo dovuto. Quindi, il valore di dette monete indicato nella dichiarazione di successione concorre a formare la base di calcolo sulla quale si applica la percentuale del 10 per cento.

Il concetto di «gioielli» non ricomprende le monete preziose, i lingotti e anche i gioielli oggetto di commercio.

Per «mobilia» si intende, invece, «l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni» (e, quindi, i complementi d’arredamento, i soprammobili, i tappeti, le porcellane, i cristalli, l’argenteria, i quadri, le stampe, le sculture, eccetera).

Corte di cassazione, sentenza 5 dicembre 2019, n. 31806

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