Eredità: la divisione giudiziale può essere richiesta a prescindere dal rendiconto
Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'articolo 723 del codice civile costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della porzione spettante a ciascun condividente, non si pone tuttavia in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale poiché ben può essere richiesta la divisione giudiziale ex articolo 1111 del codice civile a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio di divisione, sia nelle forme di cui agli articoli 263 e seguenti del codice di procedura civile, sia mediante indagini e prove di tipo diverso, come la consulenza tecnica. Il principio è espresso dalla sezione seconda della Cassazione con l’ordinanza 10 dicembre 2018 n. 31857.
Il giudice di legittimità ha affermato che, nel caso in cui taluni eredi agiscano con azione di rendiconto nei confronti dei coeredi immessisi nel possesso e nel godimento esclusivo di un bene ereditario fruttifero, per ripetere, nei limiti della quota di loro spettanza, i frutti da costoro percepiti in costanza del rapporto di comunione ereditaria, non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri coeredi non possessori, in quanto a essi nessun concreto pregiudizio potrebbe derivare dalla decisione richiesta (Cassazione n. 2162 del 1995).
La domanda di rendiconto reca in sé anche quella di condanna al pagamento delle somme che risulteranno dovute, essendo il rendiconto finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento. Non viola, pertanto, l'articolo 112 del codice di procedura civile, il giudice che pronunci condanna alla corresponsione di tali somme anche senza un'espressa domanda al riguardo. Non va dimenticato, infine, che l'obbligo del coerede di restituire in tutto o in parte i frutti civili prodotti da un bene in comunione integra un debito di valuta.
Cassazione – Sezione II civile – Ordinanza 10 dicembre 2018 n. 31857