Errore materiale se la Cassazione "dimentica" di distrarre le spese a favore dell'avvocato antistatario
Il procedimento di correzione non determina la generazione di altre spese processuali
La dichiarazione del difensore di non aver percepito onorari e di avere, inoltre, anticipato le spese per l'istruzione e la cura della causa determina il suo diritto a ottenere dal giudice, che decide la lite condannando la controparte al pagamento delle spese processuali, la distrazione di quanto anticipato e dei propri onorari.
La Cassazione con la sentenza n. 41931/2021 ha chiarito che nel caso in cui il giudice disattenda tale richiesta, di fatto tralasciandola, l'avvocato difensore, che ha diritto alla distrazione, può ben procedere per le vie celeri del procedimento di correzione materiale delle sentenze - e anche di quelle di Cassazione - al fine di ottenere il titolo esecutivo cui ha diritto.
Infatti, in alternativa non vi sarebbe che il procedimento civile per il riconoscimento del diritto dell'avvocato che non abbia ricevuto dalla parte che - grazie alla sua prestazione professionale - è stata dichiarata vittoriosa e a cui è stato riconosciuto il pagamento delle spese di lite comprensive degli onorari per l'avvocato difensore. Ma la dichiarazione di essere antistatario non può essere ignorata.
In assenza di specifica disposizione di legge e in base al principio di economia processuale si applica quindi l'articolo 93 del Codice di procedura civile, che garantisce la celerità dell'ottenimento del titolo escutivo cui ha diritto l'avvocato che abbia posto la domanda di distrazione al giudice che condanna la controparte al pagamento delle spese processuali.
L'applicabilità del procedimento di correzione è azionabile anche dalla parte difesa dall'avvocatoantistatario a cui - al contrario - venga effettivamente distratta la somma se dimostra l'avvenuto pagamento degli onorari dovuti e delle spese anticipate dal propio difensore. Ma solo fino a quando il legale non abbia materialmente percepito il denaro.