Esame avvocati, corsia preferenziale in Commissione per il Ddl che prevede solo una prova scritta
La prova d'esame consiste nella soluzione di 90 quesiti a risposta multipla tratti da un archivio di 5mila
Sulla riforma dell'esame d'avvocato forse comincia a muoversi qualcosa. È stato infatti assegnato alla Commissione giustizia, in sede redigente, il Ddl di iniziativa parlamentare della senatrice Alessandrina Lonardo (gruppo Misto) recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense e all'esercizio della professione".
La senatrice nella scheda di accompagnamento rileva come "in molti Stati, per esempio in Spagna e negli Stati Uniti, l'accesso alla professione forense" segue "modalità più rapide e oggettive", mentre da noi l'esame "discende ancora da un regio decreto del 1932", così "determinandosi una situazione di grave iniquità e discriminazione nei confronti dei giovani aspiranti avvocati italiani, che nel nostro Paese accedono alla professione in età ben più avanzata rispetto agli altri colleghi europei ed extra-comunitari". Ragion per cui, "una riforma è ormai assolutamente urgente". Né del resto, conclude, vi è la volontà di applicare la legge n. 247 del 2012, con la quale si voleva attualizzare l'esame ma che è stata oggetto di continui rinvii, l'ultimo al 2022.
Il tirocinio - Venendo al merito della proposta, che raccoglie in parte quella dell'Associazione italiana praticanti avvocati (Aipavv), i candidati vengono ammessi al termine di un tirocinio di 18 mesi che deve essere svolto in forma continuativa e può essere iniziato anche durante l'ultimo anno di iscrizione alla facoltà di giurisprudenza, purché si sia in regola con gli esami. L'interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, invece comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.
L'esame - La riforma prevede poi soltanto un prova scritta - nessun orale dunque -, che si svolgerà due volte l'anno. L'esame valuterà: a) le conoscenze di base nelle seguenti materie: ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea; b) le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze acquisite durante la pratica forense e nel risolvere questioni di deontologia professionale.
La Commissione predispone cinquemila quesiti a risposta multipla, prevedendo cinque possibili risposte, di cui una sola esatta, che viene individuata dalla Commissione stessa. La prova d'esame si svolge in un'unica giornata e consiste nella soluzione di novanta quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio. Le prove scritte si svolgeranno contemporaneamente nelle diverse sedi.
Dall'inizio della prova poi i candidati avranno a disposizione 180 minuti. La valutazione della prova scritta determina l'attribuzione di un punteggio di "+ 1" per ogni risposta esatta, di "0" per ogni risposta non data e di "- 0,25" per ogni risposta errata. La correzione avviene in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati.
La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 70 punti. Durante lo svolgimento della prova i candidati oltre a non poter comunicare tra loro, né con estranei, non possono neppure consultare testi, pena l'esclusione dall'esame.
Emergenza covid-19 - Con riguardo poi all'ingorgo che si sta creando, a causa della pandemia, relativamente alla correzione degli elaborati 2019 e alla prosecuzione degli esami orali 2018, si prevede: a) per coloro che devono ancora sostenere gli orali 2018 è garantita la prosecuzione della fase orale, per via telematica, disciplinata dalla previgente normativa; b) per coloro che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 sono ammessi deplano alla fase orale, in via telematica, disciplinata dalla previgente normativa.
Titolo di specialista - Infine, il Ddl regolamenta anche il conseguimento del titolo di specialista. I percorsi formativi, si legge nella proposta, " sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza convenzionate con il CNF e con i consigli degli ordini territoriali". Il conseguimento del titolo per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione, invece "è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno sette anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione".