Professione e Mercato

Esame avvocati/8: il caso civile, la problematica della forma nel patto fiduciario

Il sesto caso con l'approfondimento giurisprudenziale per affrontare lo scritto civile

di Nicola Graziano

Il caso è tratto da una lunga ed articolata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, che affronta la dibattuta questione della forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare. Un tema classico, affascinante, con il quale cimentarsi per dimostrare la conoscenza di alcuni principi fondamentali del Diritto Civile


Eccoci alla proposta di un terzo caso in materia di Diritto Civile che così arricchisce la Rubrica dedicata all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione Forense.
Si tratta di una questione estremamente dibattuta e complessa che le Sezioni Unite Civile della Suprema Corte di Cassazione hanno affrontato, con una sentenza manifesto, al fine di risolvere la questione della forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare.
Segnatamente si trattava di stabilire se debba avere o meno forma scritta la dichiarazione unilaterale con la quale il fiduciario assuma l'impegno a trasferire la proprietà di un immobile ad altro soggetto in esecuzione di un patto fiduciario non scritto.
Un caso di assoluta novità se solo si pensi che in epoca più o meno risalente nessuno avrebbe dubitato che per i negozi aventi ad oggetto diritti su immobili fosse tassativa la forma scritta e ciò anche nel caso, come quello affrontato dalle Sezioni Unite Civili, la fonte dell'obbligazione di ritrasferire fosse un atto unilaterale, ricognitivo, posteriore, scritto e specifico a monte del quale però vi è anche un impegno orale delle parti.

1) La sentenza in esame: Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza del 6 marzo 2020 n. 6459

2) La questione giuridica
Se la dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri diritti di proprietà su immobili esattamente individuati in esecuzione di un patto fiduciario (cosiddetto pactum fiduciae) non scritto costituisce legittima ed autonoma fonte di obbligazioni suscettibile di esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c. ed ancor prima sulla natura giuridica della sopra detta dichiarazione unilaterale

3) Riferimenti normativi: codice civile, articoli 1325, n. 4, 1351 , 1706, comma II, 1988 e 2932

4) Le possibili interpretazioni
Quale è la forma dell'impegno con cui il fiduciario si obbliga nei rapporti interni verso il fiduciante, in forza del pactum fiduciae, a ritrasferirgli l'immobile?

La tesi della forma scritta del patto fiduciario
• Quando l'impegno all'ulteriore trasferimento ad opera del fiduciario riguardi un bene immobile, la rilevanza del patto fiduciario è subordinata alla circostanza che i soggetti abbiano consegnato in un atto scritto il pactum. Tale indirizzo, infatti, assimila, quoad effectum, il patto fiduciario, sotto il profilo dell'assunzione dell'obbligo a ritrasferire da parte del fiduciario, al contratto preliminare, con la conseguente necessità di osservare la forma vincolata per relationem prevista dall'articolo 1351 c.c. (che prescrive la stessa forma del contratto definitivo - in relazione all'obbligo assunto dal fiduciario di emettere la dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto voluto dal fiduciante).
• In questa prospettiva, la valida fonte dell'obbligazione di ritrasferire del fiduciario può essere solo un atto negoziale avente struttura bilaterale e dispositiva.
Onere del fiduciante è quello di dimostrare l'esistenza dell'accordo scritto fiduciario, che ha preceduto o accompagnato la stipula del contratto di acquisto, con l'assunzione, da parte del fiduciario, dell'obbligo di retrocessione del bene immobile.
• La dichiarazione unilaterale del fiduciario non è ritenuta sufficiente allo scopo, giacché una ricognizione ex post di un atto solenne ab origine perfezionato informalmente non vale a supplire al difetto della forma richiesta dalla legge ai fini della validità dell'atto: ai fini del trasferimento della proprietà immobiliare (e relativi preliminari), il requisito della forma scritta prevista ad substantiam non può essere sostituito da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione nè quale elemento integrante il contratto nè - quando anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo (Cass., Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10163).
La tesi secondo cui il patto fiduciario non necessita di forma scritta e la natura giuridica della dichiarazione unilaterale del fiduciario con cui si impegna a trasferire il bene immobile acquistato
• La tesi ritiene che l'accordo fiduciario non necessiti indefettibilmente della forma scritta a fini di validità, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto e sottoscritta con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita (ossia con expressio causae) del medesimo pactum fiduciae.
• La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali (Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633).

I principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite
1) Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
2) La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'articolo 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

I punti cardine della decisione delle Sezioni Unite
• Nel rapporto che si realizza per mezzo di un acquisto compiuto dal fiduciario, per conto del fiduciante, direttamente da un terzo, il pactum fiduciae - con cui il fiduciario si obbliga a gestire la posizione giuridica di cui è investito secondo modalità predeterminate e a ritrasferire la stessa al fiduciante - è assimilabile al mandato senza rappresentanza, non al contratto preliminare.
• La riconduzione allo schema del mandato senza rappresentanza del pactum fiduciae che s'innesta sull'intestazione in capo al fiduciario di un bene da questo acquistato utilizzando la provvista fornita dal fiduciante, orienta la soluzione del problema della forma dell'impegno dell'accordo fiduciario con oggetto immobiliare. Ora, il mandato senza rappresentanza che abbia per oggetto l'acquisto di beni immobili per conto del mandante e in nome del mandatario, è un contratto a struttura debole per cui in ossequio al principio di libertà della forma, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta e che il rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario è esperibile anche quando il contratto di mandato senza rappresentanza sia privo di forma scritta.

A tale approdo la giurisprudenza di legittimità è pervenuta rilevando che:
- tra il mandante e il mandatario senza rappresentanza trova applicazione il solo rapporto interno, laddove la necessità della forma scritta si impone per gli atti che costituiscono titolo per la realizzazione dell'effetto reale in capo alla parte del negozio;
- le esigenze di responsabilizzazione del consenso e di certezza dell'atto, sottese all'imposizione della forma scritta quale requisito di validità del contratto traslativo del diritto reale sul bene immobile, non si pongono con riferimento al mandato ad acquistare senza rappresentanza, dal quale non sorgono effetti reali, ma meramente obbligatori; - i requisiti di forma scritta concernono esclusivamente l'acquisto che il mandatario effettua dal terzo (rapporto esterno) e per quello di successivo trasferimento in capo al mandante del diritto reale sul bene immobile a tale stregua acquistato;
- l'articolo 1351 c.c. è norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica, e neppure di applicazione estensiva, attesa l'autonomia e la netta distinzione sussistente tra mandato e contratto preliminare.
• Analogamente a quando avviene nel mandato senza rappresentanza, dunque, anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. L'accordo concluso verbalmente è fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare.
• Si tratta di stabilire la rilevanza della posteriore dichiarazione scritta con cui l'interposto, riconosciuta l'intestazione fiduciaria, si impegna ad effettuare, in favore del fiduciante o di un terzo da lui indicato, il ritrasferimento finale. La dichiarazione ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento è un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'articolo 1988 c.c., la cui funzione è quella di dispensare colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria. Da tale dichiarazione non dipende la nascita dell'obbligo del fiduciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante: essa non costituisce fonte autonoma di tale obbligo, che deriva dal pactum, anche se stipulato soltanto verbalmente, ma è produttiva dell'effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del fiduciante destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale. Si è dunque in presenza di una astrazione processuale, perchè il rapporto fondamentale deve bensì sempre esistere (in tal senso non vi è astrazione sostanziale o materiale), ma la sua esistenza, a seguito della dichiarazione ricognitiva e promissiva del fiduciario, è presunta iuris tantum, risolvendosi così la vicenda in un'inversione dell'onere della prova.
• In altri termini, rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume l'obbligazione di ritrasferimento, essendo egli già obbligato in forza del pactum fiduciae, ancorché stipulato verbalmente; assume, piuttosto, l'onere di dare l'eventuale prova contraria dell'esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum, così come dei suoi limiti e contenuto, ove difformi da quanto promesso o riconosciuto.

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