In ipotesi di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento; in tutti gli altri casi la procedura si considera irregolare e non sanabile in alcun modo (Cassazione, ordinanza n. 30566/2025).
Diritto di recesso solo dei soci: stretta della Cassazione
Il diritto di recesso spetta solo ai...
Ocf: avvocatura "albero maestro" della libertà e del giusto processo
di Fedele Moretti Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense
