Professione e Mercato

Esame avvocato/17: il caso civile, sull'interesse del creditore ad agire in sede revocatoria

Il caso di civile di questa settimana è tratto da una recentissima sentenzan. 25862 del 2020 della terza sezione

di Nicola Graziano

Il percorso di studio ed approfondimento che porta all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione Forense questa volta ci pone davanti ad una caso che può esemplificare una esercitazione relativa alla terza prova e segnatamente alla redazione di un atto giudiziario in materia di Diritto Civile.

Si tratta, infatti, di una importante questione, da anni dibattuta in dottrina e giurisprudenza, che diventa occasione di per riflettere più in generale sui mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e, segnatamente, sulla natura, la funzione, i presupposti e soprattutto gli effetti dell’azione revocatoria di cui agli artt. 2901 e ss. c.c.

Le Corte di Cassazione n. 25862 del 2020 ha dovuto però affrontare la specifica questione dell’azione revocatoria promossa dal creditore avverso un atto di trasferimento immobiliare compiuto dal debitore, bene poi retrocesso nel suo patrimonio, per cui si era posta questione del venir meno dell’interesse del creditore all’espletamento dell’azione.

Come si vedrà nel corpo del presente percorso di approfondimento esiste uno stretto collegamento con la trascrizione della domanda giudiziale di revoca ex articolo 2652, comma I, n. 5, del Cc, che legittima la permanenza dell’interesse del creditore.

Un tema, quindi, di notevole interesse per la preparazione all’Esame di abilitazione in quanto, al di là della tematica specifica, implica lo studio e la conoscenza di alcuni istituti fondamentali del Diritto Civile, primo fra tutti quello della trascrizione delle domande giudiziali e degli effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi.

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1)    La sentenza in esame: Corte suprema di cassazione, sezione Terza civile, sentenza del 16 novembre 2020 n. 25862

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2) Le questioni giuridiche

Se, nel caso di azione revocatoria ex articolo 2901 del Cc, sussiste l’interesse del creditore ad agire nel caso in cui il bene sia rientrato nella disponibilità del debitore

Se, nel caso in cui il bene sia rientrato nella disponibilità del debitore, vengono pregiudicati gli effetti prenotativi della trascrizione della domanda ai sensi dell’articolo 2652, comma I, n. 5) del Codice Civile

 

3) Riferimenti normativi: articolo 2901 del Cc; articolo 2652, comma I, n.5, del Cc; articolo 100 del Cpc

 

4) Esame della sentenza n. 25862/2020

1) Il caso

Il creditore Caio agisce in giudizio chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 2901 del Cc, l’atto col quale Tizio aveva trasferito alla propria moglie Mevia la proprietà dei suoi immobili.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò inefficace, nei confronti dell’attore, l’atto suindicato.

Proposto appello la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, prendeva atto che l’appellante Tizio aveva prodotto in appello un documento dal quale risultava che nelle more del giudizio, con atto posto in essere, in esecuzione del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro esistente, si era consensualmente risolto l’atto di cessione oggetto della domanda di revocatoria. Per effetto della risoluzione consensuale suddetta, Tizio era tornato nella piena disponibilità dell’immobile ed aveva chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse. Ciò premesso la Corte ha osservato che il contrasto ancora esistente tra le parti non riguardava la sopravvenuta piena disponibilità del bene, rientrato ormai nel patrimonio di Tizio, perché l’atto oggetto della domanda di revocatoria “non esiste più giuridicamente, essendo stato travolto da un successivo atto di retrocessione dell’immobile all’originario proprietario”.

Riteneva che le successive vicende, tra le quali soprattutto l’accertata iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene medesimo in favore della ex moglie Mevia, non potevano, secondo la sentenza impugnata, essere valutate nella presente sede, in cui si doveva 2decidere su un’azione in ordine alla quale l’originario attore ha perso l'interesse ad agire”; per cui doveva essere emessa una pronuncia di rigetto della domanda di revocatoria per cessazione della materia del contendere.

2) La questione analizzata

Il creditore Caio ricorre per Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 del Cpc, nonché dell’articolo 2901del Cc e dell’articolo 2652, comma I, n. 5), del Cc, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda di revocatoria fosse ormai non più sostenuta dall’interesse ad agire.

Il creditore Caio rileva che l’interesse ad agire non sarebbe costituito soltanto dalla possibilità di assoggettare ad esecuzione forzata il bene trasferito a terzi dal debitore, ma anche dalla possibilità di rendere insensibile tale bene rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli che risultino successive alla trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria. La retrocessione del bene nel patrimonio di Tizio, quindi, non avrebbe fatto venire meno detto interesse, proprio ai fini di opporre ai terzi gli effetti favorevoli della trascrizione della domanda (nel caso specifico, l’interesse sarebbe dimostrato dalla successiva iscrizione dell’ipoteca giudiziale in favore della moglie Mevia sul medesimo bene, per cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere verrebbe a vanificare l’effetto di prenotazione insito nella trascrizione della domanda giudiziale).

3) La decisione della Corte di Cassazione nei suoi passaggi più significativi

Secondo la Corte di cassazione l’interesse al vittorioso esperimento dell’azione revocatoria non deve essere considerato in astratto, ma va invece ancorato, nel caso in esame, alla specifica questione dell’azione revocatoria promossa dal creditore avverso un atto di trasferimento immobiliare compiuto dal debitore in favore della propria moglie e a tale atto aveva fatto seguito, nelle more del giudizio e durante il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Tizio e Mevia, la retrocessione del bene nel patrimonio di Tizio. Da tale evento successivo la Corte d’appello aveva tratto la conclusione che il reingresso del bene immobile nel patrimonio del debitore alienante aveva fatto venire meno l’interesse del creditore all’espletamento dell’azione revocatoria. Si tratta, però, di una conclusione errata, in quanto non tiene in considerazione l’importanza della trascrizione della domanda giudiziale di revoca, che di per sè dimostra la permanenza dell’interesse del creditore, e finisce con esporlo ingiustamente al rischio di essere pregiudicato dalle successive vicende del bene immobile in questione. Vicende le quali, è bene dirlo, potrebbero essere animate da finalità truffaldine o comunque non trasparenti. Se il debitore, infatti, potesse liberamente far venire meno l’interesse all’azione revocatoria attraverso la retrocessione del bene nel suo patrimonio, ciò aprirebbe la porta ad evidenti abusi; il debitore potrebbe, con eventuali alienazioni e retrocessioni successive, aggirare le finalità dell’azione revocatoria, esponendo il creditore alla possibilità di essere postergato rispetto ad altri creditori o, comunque, rendendo più difficile la soddisfazione del credito (e la pacifica giurisprudenza di questa Corte legittima la proponibilità dell'azione revocatoria anche alla sola condizione che l’atto dispositivo renda più difficile quella soddisfazione). L’interesse del creditore emerge dal fatto che l’evento potenzialmente pregiudicante nei suoi confronti si è perfezionato nel corso dello svolgimento del processo, tanto più che la retrocessione del bene nel patrimonio del debitore Tizio non è retroattiva; essa, in altre parole, non ripristina lo status quo ante al momento in cui l’atto di disposizione ebbe luogo e non pone nel nulla le eventuali iscrizioni e trascrizioni frattanto intervenute. E’ vero che nel nostro caso l’atto da revocare, come rileva la sentenza impugnata, "non esiste più giuridicamente, essendo stato travolto da un successivo atto di retrocessione dell’immobile all’originario proprietario"; ma la permanenza dell’interesse è dimostrata dalle successive vicende relative al bene.

In effetti Mevia coniuge di Tizio, aveva provveduto a iscrivere ipoteca giudiziale sul bene ritornato nel patrimonio dell’ex marito. E’ evidente che tale ipoteca andrebbe a vanificare, ove fosse esatta la ricostruzione della Corte d’appello, la trascrizione della domanda giudiziale di revoca, perché la creditrice ipotecaria verrebbe a precedere, in caso di esecuzione su quel bene, rispetto all’eventuale ulteriore trascrizione che il creditore Caio vada a riproporre. E’ esatto che dopo la retrocessione del bene l’odierno ricorrente può aggredirlo senza bisogno della declaratoria di inefficacia; ma è altrettanto esatto che l’esito positivo del giudizio odierno consente alla trascrizione della domanda giudiziale di mantenere intatto il proprio effetto di prenotazione, postergando tutte le trascrizioni ed iscrizioni successive. Il tutto senza contare che, ragionando in astratto, la retrocessione del bene nel patrimonio di Tizio potrebbe essere attaccata anche da eventuali creditori di Mevia, i quali potrebbero a loro volta agire in revocatoria trascrivendo la relativa domanda giudiziale.

4) Il principio di diritto

L’interesse del creditore ad agire in evocatoria non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell’atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, perchè altrimenti potrebbe essere pregiudicata l’efficacia di prenotazione costituita dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca, ai sensi dell’articolo 2652, comma I, n. 5), del codice civile.

5) Brevi note di commento

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