Professione e Mercato

Esame avvocato/7: il caso penale, il confine tra i delitti di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza

Il quinto caso con l'approfondimento giurisprudenziale per affrontare lo scritto penale

di Nicola Graziano

Ancora una volta la scelta per un approfondimento giurisprudenziale in materia di Diritto Penale, ritenuto rilevante momento di riflessione per affrontare la prova scritta nella seconda giornata in cui si snoda l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione Forense, è caduta su di una recentissima decisione della Cassazione Penale a Sezioni Unite che ha dettato criteri per la delimitazione dei confini tra i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ed estorsione facendo leva sulla valorizzazione dell'elemento psicologico

Di sicuro interesse per gli aspiranti avvocato che si apprestano a partecipare alle tre prove in cui si snoda l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione Forense è il caso recentissimamente affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali. Si tratta, infatti, di una importante arresto giurisprudenziale con il quale si risolve un annoso conflitto interno alla Sezioni semplici.
In effetti gli Ermellini chiariscono che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo e si differenzia da quello di estorsione solo sulla base dell'elemento psicologico. La valorizzazione dell'elemento psicologico comporta che nel reato di esercizio arbitrario l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria mentre nel reato di estorsione l'agente va alla ricerca di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.
Infine, il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si configura solo quando il terzo stesso apporta un proprio contributo alla pretesa del creditore, senza tuttavia ricavarne un proprio utile.

1) La sentenza in esame: Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza del 23 ottobre 2020 n. 29541

2) La questione giuridica
Se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento oggettivo, in particolare con riferimento alla gravità della violenza o della minaccia esercitate o, invece, in relazione al mero elemento psicologico e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento.
Se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere qualificato come reato proprio esclusivo e, conseguentemente, in quali termini si possa configurare il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile.

3) Riferimenti normativi: articolo 110 cp; articolo 393 cp; articolo 629 cp.

4) Le possibili interpretazioni
La esatta delimitazione della questione giuridica
Il tema dei rapporti tra i reati di cui agli articoli 629 e 393 cp è circoscritto soltanto ai casi in cui l'aggressione alla persona è funzionale alla soddisfazione di un diritto tutelabile dinnanzi alla autorità giudiziaria perché è viceversa sempre configurabile il reato di estorsione nel caso di condotte funzionali a soddisfare pretese sfornite di tutela.
I due contrapposti orientamenti sulla distinzione tra i due reati
• Distinzione dei reati valorizzando le differenze esistenti sotto il profilo della materialità?
• Distinzione dei reati valorizzando le differenze esistenti sotto il profilo dell'elemento psicologico?

La esatta qualificazione del reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni
- E' un reato comune?
- E' un reato proprio? potendo essere commesso solo dal titolare del preteso diritto
■ E' un reato proprio esclusivo o di mano propria?, cioè che si caratterizza per il fatto che la condotta tipica deve essere posta in essere da un soggetto qualificato, cioè, nel caso di specie, dal presunto creditore
■ Non è un reato proprio esclusivo o di mano propria?
Il concorso di persone nei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione
- Vi è concorso nel reato di esercizio arbitrario della proprie ragioni solo nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, cioè occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi
- Se il terzo agisce in piena autonomia per il perseguimento di propri interessi deve ritenersi che la condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione
c) Breve sintesi delle motivazioni di Cassazione Sezioni Unite Penali, sentenza 23 ottobre 2020 n. 29541
Con la sentenza n. 24990/2020 le Sezioni Unite Penali della Cassazione hanno composto i contrasti sopra individuati nei predetti termini.
a) I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio (perché l'agente opera con il convincimento di esercitare un proprio diritto) non esclusivo (non avendo rilevanza l'espressione "da se medesimo")
b) Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. In effetti nel reato di estorsione l'agente agisce con l'intenzione di procurarsi un ingiusto profitto mentre nel secondo caso il reo agisce per conseguire una utilità che ritiene spettantegli, nonostante il suo diritto sia contestato o contestabile, senza adire l'Autorità giudiziaria.
c) Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità.
d) Così focalizzata la distinzione tra i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ed estorsione appare evidente che non residui alcuno spazio per il concorso formale, risultando le due fattispecie, proprio in relazione all'elemento psicologico, alternative: nei casi di concorso in estorsione, l'eventuale fine di soddisfazione di un diritto del preteso creditore resta, infatti, assorbito nel concorrente fine di profitto illecito dei terzi concorrenti.

5) Note di commento
Tra esercizio arbitrario ed estorsione pesa l'elemento psicologico

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