Esame d'Avvocato: il caso di civile, l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità medica
Una ordinanza della Cassazione <em>ha</em> ricostruito la ripartizione dell’onere probatorio nelle fattispecie di responsabilità medica
IL QUESITO
Tizia, ricoverata in ospedale per essere sottoposta ad un’operazione al cuore, nello specifico di sostituzione di valvola mitrale, il giorno precedente all’intervento, veniva sottoposta ad intervento di toracotomia resosi necessario dall’insorgenza di un emotorace massivo a destra (ossia la presenza di un versamento di sangue all’interno dello spazio pleurico) e successivamente decedeva a causa di un violento shock emorragico.
I figli e il marito decidevano di agire in giudizio contro il nosocomio per accertare la responsabilità dell’azienda ospedaliera nella morte della loro congiunta sostenendo che, dopo la manovra effettuata, i medici avevano omesso di effettuare i controlli necessari che avrebbero permesso di diagnosticare tempestivamente l’emotorace massivo (ossia l’accumulo di sangue nella cavità pleurica) che aveva condotto alla morte della donna.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda risarcitoria degli eredi, mentre in appello la sentenza veniva riformata. La CTU aveva rilevato ritardi e inadempimenti nella condotta dei sanitari, ma aveva escluso la certezza della presenza di un nesso eziologico tra l’operazione (toracotomia) e il successivo decesso (per emotorace) specificando che non vi era alcuna certezza scientifica che un eventuale esame radiologico avrebbe evidenziato elementi tali dal far supporre un’emorragia e poi la perizia autoptica non era d’aiuto, in quanto si fondava su un errore di fondo: ossia che l’operazione al cuore fosse avvenuta.
Il candidato, assunte le vesti del difensore dei congiunti delinei la difesa per il ricorso in Cassazione.
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Gli strumenti per lo svolgimento
LO SCHEMA PER LA DISCUSSIONE DEL QUESITO
1) Inquadramento generale
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 6 luglio 2020, n. 13872, attraverso un articolato percorso deliberativo ha statuito che “L’accertamento del nesso eziologico avviene combinando la regola del "più probabile che non" con la regola della "prevalenza relativa della probabilità"”ed haricostruito la ripartizione dell’onere probatorio nelle fattispecie di responsabilità medica.
2) Le questioni di diritto sostanziale
A) La responsabilità medica
Il tema della responsabilità medica riconosce la centralità del delicato rapporto tra l’esercizio del diritto alla salute da parte del cittadino e l’espressione della professione medico-sanitaria in tutte le sue possibili declinazioni per cui si riferisce ad un sistema in cui il soggetto è destinatario di prestazioni mediche di ogni tipo (diagnostiche, preventive, ospedaliere, terapeutiche, chirurgiche, estetiche, assistenziali) svolte da medici e personale con diversificate qualificazioni (infermieri, assistenti sanitari, tecnici di radiologia medica, tecnici di riabilitazione) e si ha quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
B) Gli elementi della responsabilità medica
Nella responsabilità medica, forse più che per ogni altra professione intellettuale, l’incidenza della colpa e del nesso causale tra condotta posta in essere ed evento dannoso appare evidente.
C) Il nesso di causalità
Per ricondurre la responsabilità in capo al sanitario non è autonomamente sufficiente l’accertamento di una condotta colposa o imperita ma occorre individuare un preciso legame ossia un nesso eziologico tra errore commesso e danno subito dal paziente, perché il secondo possa qualificarsi come diretta conseguenza del primo.
D) Natura giuridica della responsabilità medica
In ambito civilistico si distingue tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale con riferimento alla fonte da cui è sorta l’obbligazione e soprattutto in ordine alle conseguenze in tema di prescrizione ed onere probatorio.
3) Le questioni di diritto processuale
A) La distribuzione dell’onere probatorio
Il debitore (la struttura sanitaria) è tenuta a provare che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile solo dopo che il creditore-danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della patologia o la morte sia eziologicamente riconducibile alla condotta del danneggiante (CorteCass., n. 18392/2017; n. 2017/26824;n. 29315/2017; Cass. 3704/2018; n. 28991/2019 ).
B) La condizione di procedibilità: ATP o procedimento di mediazione
L’art. 8 della Legge Gelli-Bianco ha introdotto una specifica condizione di procedibilità in capo al soggetto che intenda instaurare un contenzioso innanzi al giudice per cui preliminarmente dovrà esperire un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c. p. c. (ATP) oppure un tentativo di mediazione.
C) L’azione di rivalsa
La legge Gelli-Bianco, prevede che nei confronti del medico può essere azionata l`azione di rivalsa da parte della struttura medica e dell’impresa assicuratrice che abbiano dovuto risarcire il danno al paziente.
B – LA SOLUZIONE DEL CASO
A) La pronuncia in esame: Corte di Cassazione, Sez. III Civ., Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13872.
B) Riferimenti normativi: artt. 1218, 1228, 2043c. c..
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