Professione e Mercato

Esame d'Avvocato: il caso di civile, sulla natura complessa e funzione tripartita dell'assegno divorzile

Le scelte personali di vita dell'ex coniuge vanno incluse nei parametri di valutazione dell'assegno divorzile?

di Patrizia Cianni

 

IL QUESITO

Il Tribunale, pronunciandosi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Tizio e Caia, ha posto a carico di Tizio l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno divorzile dell’importo di Euro 3.000,00 mensili.

Tizio, ritenendo eccessivamente elevato l’importo dell’assegno divorzile ha proposto appello innanzi la Corte d’appello la quale ha ridotto l’importo dello stesso a 2.000,00 Euro in considerazione della durata del matrimonio pari a 9 anni.

Caia, decide di impugnare la decisione della Corte d’appello sostenendo che il giudice di secondo grado non ha considerato che, secondo un cliché tipico della (pre)definizione dei ruoli all’interno della famiglia, la stessa aveva rinunciato alla propria carriera professionale o ad una attività lavorativa per consentire al marito, nei nove anni di durata del matrimonio, di dedicarsi completamente al proprio successo professionale, quale amministratore e proprietario di una delle più prestigiose imprese di commercializzazione e produzione delle calzature in Italia, con un fatturato all’estero molto elevato ed inoltre, che si era totalmente dedicata alla cura dei figli anche dopo la separazione personale dal coniuge che aveva potuto così implementare la propria fiorente attività.

Il candidato, assunte le vesti del difensore di Caia, delinei la linea difensiva per il ricorso in Cassazione.

 

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Gli strumenti per lo svolgimento

 

 A- LO SCHEMA PER LA DISCUSSIONE DEL QUESITO

 

1) Inquadramento generale

A seguito della pronuncia di divorzio, può essere previsto l’obbligo a carico di uno degli ex coniugi di corrispondere periodicamente all’altro un contributo economico, se questi non ha mezzi adeguati o per ragioni oggettive non se li può procurare; tale prestazione definita assegno di divorzio o divorzile ha presupposti e finalità diverse dall’assegno di mantenimento, che viene stabilito con la separazione personale dei coniugi.

2) Le questioni di diritto sostanziale

A) Presupposti, quantificazione e decorrenza dell’assegno divorzile

Dalla citata sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 18287/2018 il procedimento di accertamento del Tribunale per decidere sull’assegno divorzile si snoda in una serie di passaggi : comparazione  delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, verifica della mancanza di mezzi “adeguati” da parte del richiedente  o comunque dell’impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive e accertamento rigoroso delle cause della sperequazione tra i coniugi.

B) Il concetto di “contributo apportato dal coniuge debole alla vita familiare”

Secondo l’orientamento giurisprudenziale attuale il giudice è tenuto a decidere sulla domanda di riconoscimento dell’assegno familiare previo accertamento della misura del contributo apportato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio comune o a quello del consorte nel corso del matrimonio (Corte Cass., sent. n. 18287/ 2018).

C) Il nesso causale

Affinchè la sperequazione tra gli ex coniugi possa avere rilevanza, è necessario individuare il nesso causale tra la sopravvenuta sproporzione economico-patrimoniale e il contributo fornito dalla parte richiedente attraverso un’analisi effettuata con la valutazione della sussistenza, caso per caso, dei presupposti assistenziali, compensativi e perequativi.

3) Le questioni di diritto processuale

A) L’accertamento dei mezzi inadeguati

L’attribuzione dell’assegno divorzile richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, cui si perviene valutando comparativamente le condizioni economiche degli ex coniugi, in considerazione del contributo fornito dal richiedente al patrimonio e, soprattutto, tenendo conto delle aspettative sacrificate (Corte Cass., 15 febbraio 2021, n. 3853)

 B) I mezzi di prova

Le relazioni investigative depositate da una parte possono essere poste a base della decisione per escludere l’assegno; ne consegue che il giudice del merito può motivare la sua decisione di non riconoscere il contributo in virtù della piena capacità lavorativa della richiedente desumibile dal rapporto investigativo e in assenza della prova, a carico della medesima, del contributo dato al patrimonio familiare (Corte Cass., 25 febbraio 2021, n. 5077).

B – LA SOLUZIONE DEL CASO

La pronuncia in esame: Corte di Cassazione, Sent. 13 gennaio 2021, n. 452.

 Riferimenti normativi: Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, commi 6,7,8,9.

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