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Esame d'avvocato: il caso di civile, responsabilità da cose in custodia e caso fortuito

di Patrizia Cianni

La recente ordinanza della Terza Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità ex articolo 2051 del Cc ha natura oggettiva e discende dall’accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Tale essendo la struttura della responsabilità ex articolo 2051 del Cc, l’onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell’esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l’onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.

 

***

 

A – IL CASO

Il caso

Tizio ha convenuto in giudizio il Comune Alfa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguiti alle lesioni riportate in un sinistro stradale allorquando, alla guida del suo motociclo, era finito con la ruota anteriore in una buca presente in corrispondenza di un giunto di dilatazione, perdendo il controllo del mezzo e rovinando al suolo.

Il Tribunale ha rigettato la domanda per cui Tizio ha impugnato la decisione dinanzi la Corte di Appello che ha confermato la decisione del giudice di prime cure.

Tizio decide di ricorrere in Cassazione.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando le questioni giuridiche emergenti dalla fattispecie in esame.

 

1) La decisione in esame: Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, ordinanza del 14 dicembre 2021, n. 39965.

 

2) La questione giuridica

Se, accertata una condotta colposa del conducente, ciò basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode.

Se la mera disattenzione della vittima necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’articolo 2051 del Cc.

Se la valutazione del caso fortuito deve essere connotata da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.

  3) Riferimenti normativi: articoli 1223, 1227, 2043, 2051 e 2056 del C c.

B- LA SOLUZIONE DEL CASO

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