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Esame d'avvocato, inderogabile la convocazione non meno di 20 gg prima dell'orale

Il commissario che chiede di essere sostituito non può lasciare prima di aver ricevuto l'esonero dal Ministero<br/>

di Francesco Machina Grifeo

La richiesta di esonero dall'incarico di componente della commissione esaminatrice per l'esame di avvocato "non ha effetto sospensivo del provvedimento di nomina, né degli obblighi conseguenti al munus di cui è stato investito e alle correlate responsabilità, fino a quando non venga designato e nominato altro componente in sostituzione".

Il chiarimento arriva dal Ministero della Giustizia con una nota firmata dal Direttore Generale Giovanni Mimmo "a fronte delle numerose richieste di chiarimenti pervenute" ed al fine di "orientare in modo uniforme l'attività delle commissioni esaminatrici".

Via Arenula chiarisce che si tratta di una nomina d'ufficio, cui è possibile sottrarsi soltanto una volta che il Ministero abbia valutato le ragioni ostative prospettate e abbia, di conseguenza, deciso l'esonero del componente, disponendone la sostituzione.

Ragion per cui i Presidenti delle commissioni esaminatrici continueranno "a convocare regolarmente" i componenti che hanno avanzato richiesta di sostituzione fino all'eventuale provvedimento di accoglimento dell'istanza.

Inoltre, il Ministero chiarisce che la regola dei 20 giorni tra la comunicazione della convocazione al candidato e la data del primo esame orale (art. 2, comma 5, del d.m. 13 aprile 2021) è funzionale ad assicurare un margine temporale per completare la preparazione, "sicché si tratta di una previsione che va inderogabilmente rispettata onde prevenire un vizio di legittimità della prova".

Quindi anche in caso di anticipazione della prova rispetto alla data comunicata in precedenza, le commissioni "non possono prescindere dal garantire il temine predetto in favore del candidato con riferimento alla nuova data stabilita".

Invece non vi è una analoga necessità nel caso di differimento della prova per impedimento sopravvenuto della commissione. In tal caso, infatti, spiega il Ministero, "il candidato non soltanto avrà potuto fruire per intero del termine previsto dalla norma, ma avrà anche beneficiato dib, sicché la nuova data di esame potrà essere fissata liberamente dalla commissione senza vincoli di sorta".