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Esami Avvocato 2024: da via Arenula i criteri di valutazione dell’orale

Il ministero della Giustizia ha reso disponibili i criteri di valutazione della prova orale dell’esame da avvocato, sessione 2024

di Marina Crisafi

Via Arenula rende noti i criteri di valutazione della prova orale per superare l’esame da avvocato. Il ministero della Giustizia, infatti, ha reso disponibili sul proprio sito il verbale della Commissione centrale, riunitasi in seduta plenaria, contenente l’individuazione e la condivisione dei criteri necessari per poter conseguire l’abilitazione 2024.

Tre fasi, valutazione complessiva

Innanzitutto, nel documento si ricorda che la prova orale è divisa in tre fasi ma è valutata nella sua “unicità” e deve svolgersi in un unico contesto.

La prima fase in particolare consiste nell’esame e discussione di “una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo”.

La seconda fase consiste, invece, in una discussione di brevi questioni che dimostrino “le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale”.

La terza fase, infine, consiste nella “dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato”.

I criteri di valutazione

Quanto alla valutazione della prova orale, la commissione conferma i criteri normativamente previsti, ossia:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

A questi, può aggiungersi, altresì, la capacità di sintesi dimostrata dal candidato.

La durata della prova

In merito alla durata della prova, fermo restando il disposto dell’articolo 9 del bando, che attribuisce alla sottocommissione il compito di determinare la durata complessiva della prova orale, secondo criteri di ragionevolezza ed equità, nel documento si legge che “può ritenersi ragionevole ed equo prevedere, oltre al termine di 30 minuti (dal momento della fine della dettatura del quesito) per l’esame preliminare del quesito della prima fase dell’orale, la previsione di un ulteriore termine per la esposizione di 60-70 minuti totali per tutte e tre le fasi”.

In altre parole, “potrebbe dunque ritenersi equo e ragionevole che la durata totale dell’esame orale si attesti in non più di 90-100 minuti complessivi dalla fine della dettatura del quesito relativo alla prima fase”.

Il punteggio finale

Il giudizio che contiene la dichiarazione di idoneità o di inidoneità alla professione di avvocato sarà espresso dopo l’ultima fase dell’orale.

Ai fini dell’abilitazione, infine, avverte il ministero, occorre conseguire nelle prove orali “il punteggio complessivo di 105. Non è possibile la compensazione con voti al di sotto del 18 in ciascuna materia orale”.