Esclusa la natura di domicilio del deposito giudiziario, non scatta la legittima difesa
Nel caso specifico è stata data rilevanza contro il riconoscimento della scriminante il non aver approfittato di un commodus discessus
Non scatta l’esimente della legittima difesa “domiciliare” nel caso di lesioni e minacce commesse contro chi si introduce nel luogo di lavoro dell’autore che per sua destinazione e conformazione non consente di individuare in tale luogo un domicilio, dove cioè si compiono da parte del legittimo proprietario atti della vita privata. Nel caso concreto affrontato dalla Cassazione penale - con la sentenza n. 1752/2026 - non è stato ad esempio riconosciuta la natura di domicilio dell’area di un deposito giudiziario compresa tra il parcheggio esterno e la parte coperta del fabbricato ove insisteva la guardiola di chi lo gestisce.
La vicenda storica riguarda la lite violenta scoppiata tra il proprietario del deposito e una persona che chiedeva di poter accedere a un mezzo lì depositato per poter prelevare da esso una sedia a rotelle. Dinanzi al no ricevuto dal richiedente che insisteva di voler ottenere l’oggetto in questione è scoppiato un violento diverbio che però non si è fermato alle parole. Da cui le reciproche denunce per percosse, lesioni e minacce. Dal testo della sentenza risulta che nei confronti della persona che chiedeva l’accesso al mezzo fossero rimaste indimostrate le accuse compresa quella di violazione di domicilio, mentre per il proprietario del deposito scattava la condanna per le minacce e le lesioni aggravate e gli veniva negato il riconoscimento di aver agito per legittima difesa domiciliare.
Il comportamento di cui chiedeva la scriminante era consistito nel aver prima colpito l’altra persona con un bastone da trekking e di aver poi brandito al fine di minacciare una mazza da baseball. Entrambi gli oggetti erano stati prelevati dalla guardiola del deposito. Ciò ha determinato due ordini di considerazioni contrarie all’invocata legittima difesa: una la predisposizione di mezzi atti a offendere e non coincidenti con gli strumenti di lavoro, quindi dimostrativi di una certa propensione non tanto solo a difendersi, ma anche a offendere; l’altra che la stessa guardiola era luogo di difesa dove il ricorrente avrebbe potuto proteggersi. Ossia un luogo che in termini giuridici - in materia di legittima difesa - costituisce il cosiddetto commodus discessus ossia una facile via d’uscita da una situazione di rischio e necessità di doversi difendere anche offendendo a propria volta. Il comportamento del ricorrente è stato considerato una libera scelta di usare la forza fisica invece - come detto - di riparare in un luogo da cui poter chiamare le forze dell’ordine. Comportamento evitato nonostante la lite non comportasse un imminente pericolo per la propria incolumità lasciando invece emergere la volizione di punire chi a suo dire si era introdotto nel suo domicilio. Ma i giudici hanno escluso la natura di domicilio del deposito giudiziario disarticolando alla base l’invocata legittima difesa.
La depositeria non era qualificabile come domicilio, ovvero come uno dei luoghi protetti dall’articolo 614 del Codice penale che ne protegge l’inviolabilità, trattandosi - come affermano i giudici - “di area intermedia tra la parte prettamente interna della e la parte completamente esterna”, nella quale, dunque, non può ritenersi che si svolgessero atti della vita privata degli aventi diritto. Dunque, è la mancanza del presupposto dell’invocata legittima difesa “domiciliare” che ha fondato la decisione di diniego della legittima difesa che è appunto riconoscibile se si agisce nella contestualità di una violazione in atto.
La scriminante come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, postula quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui al primo comma dell’articolo 52 del Cp, tra gli altri, la commissione di una violazione di domicilio da parte dell’aggressore quando si invoca la legittima difesa domiciliare.







