Famiglia

Esclusa la responsabilità genitoriale sulla figlia minore in base ai test

Lo ha deciso il Tribunale di Monza che non si è affidato a una Ctu ma alle valutazioni dei servizi territoriali

di Giorgio Vaccaro

Padre e madre ritenuti inidonei all’esercizio della responsabilità genitoriale non all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio ma in base al risultato di test somministrati dai servizi territoriali, alle valutazioni della psicologa e alla relazione dei servizi sociali. Così il Tribunale di Monza, con la sentenza 184 depositata il 1° febbraio 2021 che ha regolato la separazione personale dei coniugi, ha disposto l’affidamento della figlia minorenne all’ente territorialmente competente. Una pronuncia non in linea con il diritto del minore a vedersi garantito il pieno esercizio della responsabilità da parte dei genitori.

La decisione
Il Tribunale di Monza ha innanzitutto respinto la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla moglie e ha invece accolto quella contro la donna per violazione del dovere di fedeltà.

Quanto all’affido della figlia, i giudici hanno ritenuto entrambi i genitori non in grado di esercitare la responsabilità genitoriale e hanno disposto l’affido della bambina all’ente territorialmente competente. Specificando come all’ente sia «rimessa l’adozione delle decisioni più importanti per la minore incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione e residenza». Inoltre, pur stabilendo un calendario di frequentazione della figlia con il padre, il Tribunale ha fatto salva la facoltà dell’ente di modificarlo nel superiore interesse della minore e di proseguire l’intervento educativo domiciliare in essere. Infine la sentenza «revoca il divieto della madre di frequentare persone alle quali è legata da una relazione stabile alla presenza della figlia» ma a condizione «che l’ente affidatario della minore verifichi la rispondenza della frequentazione all’interesse della figlia».

Il provvedimento determina poi l’onere dell’assegno dovuto dal padre per le esigenze della figlia.

La responsabilità genitoriale
I giudici hanno deciso di non riconoscere la pienezza della responsabilità genitoriale, nei confronti sia del padre che della madre, non sulla base di una Ctu, con gli obblighi processuali della stessa ma esclusivamente sulla base di «valutazioni sulle capacità genitoriali svolte dal servizio Etim».

In particolare, tra le motivazioni della decisione viene evidenziata la «profonda conflittualità» tra i genitori, benché la Corte di cassazione abbia più volte escluso possa essere identificata come elemento che fa venire meno una piena genitorialità. Inoltre la sentenza spiega che è stato somministrato alle parti un test dal quale sono emerse la fragilità del padre e la «scarsa disponibilità della madre a riconoscere le proprie responsabilità, idealizzando la relazione madre-figlia in contrapposizione a quella padre-figlia».

Si osserva poi che la psicologa ha concluso evidenziando l’opportunità di un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori e che la relazione dei servizi sociali del Comune ha riferito come la madre avesse iniziato il percorso, mentre il padre ha mostrato una netta chiusura rispetto all’intervento del servizio. Quindi, «l’assistente sociale e la psicologa hanno concluso nel senso dell’impraticabilità di un esercizio condiviso della genitorialità, tenuto conto della persistente conflittualità, esistente tra i genitori».

In buona sostanza è stata negata la possibilità di verificare - come sarebbe accaduto con l’ammissione del contraddittorio garantito dalla Ctu - l’esattezza, la rilevanza e la fondatezza delle valutazioni di soggetti estranei al rispetto delle regole processuali, che hanno escluso (sulla base di canoni illegittimi) l’esercizio di una piena responsabilità genitoriale.

Inusuale anche il condizionamento della libertà delle scelte della vita privata della madre (diritto di rango costituzionale) che appare impropriamente sottoposto al vaglio illimitato dei servizi sociali circa la rispondenza della scelta del convivente all’interesse della figlia minore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©