Civile

Esclusione della responsabilità della Pa per il furto d'auto in parcheggio pubblico incustodito

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A cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Responsabilità da cosa in custodia - Parcheggio pubblico - Aree comunali di sosta a pagamento - Esclusione - Responsabilità del gestore per il furto del veicolo in aree adibite a parcheggio senza custodia - Esclusione - Fondamento.
In caso di furto di automobile in parcheggio pubblico, deve escludersi la responsabilità del gestore del servizio in presenza del cartello che avvisi l'utenza che le auto non sarebbero state custodite poiché l'obbligo di custodia non può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta (quali ad esempio: l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, o dispositivi di controllo o la presenza di un piano interrato chiuso). Il contratto intercorso tra l'utente e il gestore è da qualificarsi come atipico di parcheggio non custodito, in cui non può trovare applicazione l'articolo 1341 c.c. perché l'avviso integra l'oggetto della proposta contrattuale e non una semplice clausola, e caratterizzato dal sinallagma tra le rispettive prestazioni di corrispettivo per la locazione o comodato del posto auto e la responsabilità limitata alla struttura dell'area.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 6 dicembre 2019, n. 31979

Contratto di deposito - Obblighi del depositario - Responsabilità da cosa in custodia - Parcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 285 del 1992 - Obbligo di custodia del veicolo ivi parcheggiato - Esclusione - Condizioni e limiti - Fondamento - Conseguenze - Responsabilità del gestore per il furto del veicolo in aree adibite a parcheggio senza custodia - Esclusione - Fondamento.
L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà), e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all'organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta.
• Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 28 giugno 2011, n. 14319

Responsabilità di cose in custodia - Parcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento - Obbligo di custodia del veicolo parcheggiato - Conseguenze - Responsabilità del gestore per il furto del veicolo in aree adibite a parcheggio senza custodia - Esclusione
L'istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell'art. 7, primo comma, lett. f), del codice della strada, non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore dell'area di custodire i veicoli su di esse parcheggiati, se l'avviso "parcheggio incustodito" sia esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.). Ne consegue che il gestore, concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia, non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 maggio 2013, n. 11931

Responsabilità della PA - Parcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ex art. 7, comma 1, lettera f), codice della strada - Responsabilità del gestore per furto del veicolo - Insussistenza - Necessità di approvazione del regolamento per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
L'istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera f), del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo di custodia dei veicoli in esse parcheggiati, per espressa previsione di legge, né tale obbligo può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta (quali ad esempio l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, o dispositivi di controllo); pertanto, la sosta di un veicolo in tali aree dà luogo ad un contratto di deposito atipico, dal quale non sorge la responsabilità del depositario in caso di furto del mezzo. Trovando l'assenza di un obbligo di custodia la sua fonte direttamente nella legge e non in una clausola contrattuale limitatrice di responsabilità, il regolamento con espressa avvertenza che il gestore dell'area di parcheggio non risponde del furto del veicolo e di quanto in esso contenuto, non necessita di approvazione per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 cod. civ.
• Corte di Cassazione, sezione III, Sentenza 13 marzo 2009, n. 6169

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