Esdebitazione, soddisfacimento dei creditori concorsuali e valutazione da parte del giudice di merito
Fallimento e procedure concorsuali - Esdebitazione - Presupposto oggettivo ex art. 142, c. 2, l.fall. - Valutazione del giudice
In tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi della L. Fall., articolo 142, comma 2, che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali. Tale condizione si intende realizzata, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l'istituto già formulato dalla legge delegante (della L. 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 13), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto. E' invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 12 maggio 2022, n. 15246
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti esdebitazione - Presupposto oggettivo ex art. 142, comma 2, l.fall. - Portata - Prudente apprezzamento del giudice - Nozione.
In tema di esdebitazione, la valutazione del presupposto di cui al comma 2 dell'art. 142 l.fall. (per il quale tale beneficio non può essere concesso "qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali"), pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 27 marzo 2018 n. 7550
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti - Esdebitazione - Condizioni ostative - Mancato soddisfacimento, almeno in parte, dei creditori concorsuali - Portata - Mancate ripartizioni utili in favore di alcuni creditori - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs., 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, legge fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all'art. 2740 cod. civ., è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (art. 184 legge fall.) e fallimentare (art. 135 legge fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo comma, legge fall.).
• Corte di Cassazione, civ., sez. U, sentenza 18 novembre 2011 n. 24214
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