Esecuzione condanna Ue in Italia, margini di verifica per l’errore manifesto sul reato indicato
La Cassazione, sentenza n. 10395/2025, nel ribadire la necessità di riferirsi alle sole categorie di reato della decisione quadro 2008/909/GAI, ammette la possibilità di rilevare l’errore manifesto sulla categoria di reato indicato nel certificato dell’Autorità richiedente
In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, la Cassazione, sentenza n. 10395/2025, ha affermato che la Corte di appello, nel riconoscere la sentenza irrevocabile di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia, deve far riferimento solo alle categorie di reato indicate nella lista della decisione quadro 2008/909/GAI, indipendentemente dalla doppia punibilità del reato per cui è richiesto il riconoscimento, come previsto dall’art. 11 Dlgs 7 settembre 2010, n. 161, che ha dato attuazione all’indicata decisione quadro, essendole, purtuttavia, consentita la verifica dell’eventuale ricorrenza di un errore manifesto circa la categoria di reato indicato nel certificato emesso dall’Autorità richiedente.
Nel caso specifico la Sesta sezione penale ha ritenuto che non rientrassero nella categoria di reato del “traffico illecito di stupefacenti”, fatta propria dalla decisione quadro 2008/909/GAI, le condotte tenute dagli autori al solo fine del consumo personale di droga. Ed ha annullato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva riconosciuto le sentenze irrevocabili di condanna pronunciate dalle Autorità giudiziarie tedesche il 9 giugno 2017 e il 20 marzo 2019 al fine dell’esecuzione nello Stato della pena della reclusione di giorni 1736 per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Nel ricorso, la difesa ha sottolineato che nonostante fosse accertato che entrambe le sentenze riconosciute riguardassero l’acquisto di sostanze stupefacenti ad uso personale, la Corte di appello aveva operato ugualmente il riconoscimento, nonostante le fonti europee escludano dalla nozione di traffico di stupefacenti, penalmente rilevante, le condotte finalizzate ad uso personale (art. 2 decisione quadro UE n. 757 del 2004).
Il giudice di secondo grado, tuttavia, aveva proceduto ugualmente al riconoscimento in quanto le autorità tedesche avevano barrato nella apposita sezione del certificato la voce “traffico di stupefacenti”, ovvero una delle 32 categorie di reato sottratte alla verifica della doppia incriminabilità dalia decisione quadro 2008/909/GAI e dal d.lgs. n. 161 del 7 settembre 2010.
Quali sono, si chiede allora la Cassazione, i margini che ha l’autorità italiana una volta che lo stato di emissione ha barrato l’apposita casella? Ebbene, risponde la stessa Corte, “in linea di principio” lo Stato di esecuzione è vincolato alla valutazione dello Stato che ha assunto la decisione, tuttavia precisa “deve ritenersi consentito alla Autorità giudiziaria italiana di verificare se lo Stato di emissione abbia commesso un errore manifesto nel compilare il certificato nel collocare la fattispecie di detenzione di stupefacenti ad uso personale, per il quale è stato condannato il ricorrente, nella categoria di “traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope”.
E, prosegue la Corte, nel caso specifico “l’operazione è semplice”, infatti nella materia degli stupefacenti l’Ue ha previsto una “armonizzazione minima” con la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio dell’Unione europea, del 25 ottobre 2004, riguardante “la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti”. In essa si prevede, all’art. 2, che ciascuno Stato membro provveda affinché siano punite alcune condotte intenzionali allorché non autorizzate, quali: 1) la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, l’offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione o l’esportazione di stupefacenti (lett. a); 2) talune forme di coltivazione di piante stupefacenti (lett. b).
Quanto invece alla detenzione e all’acquisto di stupefacenti (ipotesi di cui alla lett. c), sono incluse soltanto quelle condotte realizzate allo scopo di porre in essere una delle attività di cui alla lett. a), mentre sono espressamente escluse “dal campo di applicazione della decisione quadro” tutte le condotte descritte nell’art. 2, “se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali”.
“Ne consegue – conclude la Corte - che deve escludersi che nella categoria di “traffico illecito di stupefacenti” fatta propria dalla decisione quadro 2008/909/GAI possano rientrare anche le condotte tenute dagli autori ai fini del consumo personale”.
E allora, la richiesta di riconoscimento ed esecuzione “può essere accolta con esclusione di quelle condotte che esulano dalla nozione di traffico di stupefacenti, come sopra indicata, e che non trovano in ogni caso corrispondenza nell’ordinamento penale italiano”. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullato con rinvio. E, nel giudizio di rinvio, dovrà essere consentito alla autorità di emissione di pronunciarsi sull’esito parziale del riconoscimento al fine dell’eventuale ritiro del certificato.
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di Avv.Marco Proietti, Avv. Simone Chiavolini - Studio Legale Proietti