Il CommentoCivile

Esecuzione presso terzi, dubbi e soluzioni sull'applicazione del nuovo art. 543 cpc

La normativa introdotta dall'art. 1, comma 32, L. n. 206/2021 (con decorrenza dal 24.12.2021 ed applicazione ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge) relativa all'art. 543 c.p.c. ha ulteriormente complicato la già devastata esecuzione presso terzi

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di Marco Sarteschi*

La normativa introdotta dall'art. 1, comma 32, L. n. 206/2021 (con decorrenza dal 24.12.2021 ed applicazione ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge) relativa a ll' art. 543 c.p.c . ha ulteriormente complicato la già devastata esecuzione presso terzi.

In particolare, questa norma ha introdotto un nuovo adempimento, prima non previsto, a carico del creditore.

Se prima, infatti, il creditore procedente, notificato l'atto di pignoramento, doveva procedere unicamente all'iscrizione a ruolo nei termini di legge e, solo in caso di mancata prosecuzione dell'azione, notiziare debitore e terzo ai sensi dell'art. 164 ter disp. att. c.p.c., adesso il Legislatore ha ritenuto di aggiungere un ulteriore passaggio (con relativi costi ed appesantimento della procedura) preliminare rispetto alla trattazione della vertenza.

Il creditore, infatti, è stato gravato dall'onere, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, di provvedere alla notifica al debitore ed al terzo dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del relativo numero della procedura nonché di procedere al deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.

Tale incombente è previsto a pena di inefficacia del pignoramento.

Premesso che, in tutti gli altri casi di citazione ad udienza fissa ad opera dell'attore non è previsto nulla di simile e, anzi, si è sempre ritenuto che fosse onere del convenuto farsi parte diligente e verificare l'effettiva iscrizione a ruolo della causa e, se del caso, ritualmente costituirsi in giudizio (con conseguente dichiarazione di contumacia in caso di inerzia), nelle esecuzione presso terzi (unicum nel suo genere, come visto) è stato introdotto un passaggio ulteriore, lasciando, tuttavia, alla prassi ed alla futura giurisprudenza l'onere di chiarire i contorni di questo nuovo istituto.

In primo luogo, infatti, sin dalla sua introduzione non era chiaro il momento iniziale dal quale far decorrere l'applicazione della disposizione in commento.

In particolare, la locuzione "procedimenti instaurati" non chiariva se il nuovo adempimento si applicasse a partire dalla notifica del pignoramento al terzo o dall'iscrizione a ruolo dello stesso. Dopo un periodo di profonda incertezza, dove ogni Giudice ha deciso in maniera diversa, che ha ulteriormente complicato il mondo delle esecuzioni, la prassi più seguita dai Tribunali è stata quella di utilizzare quale termine la data di notifica del pignoramento al terzo.

L'interpretazione prevalente, e a parere dello scrivente quella giuridicamente più corretta, è la prima.

Come noto, infatti, l'azione esecutiva pende dal momento della notifica dell'atto di pignoramento, come espressamente disposto dall'art. 541 c.p.c., laddove prevede che "l'esecuzione forzata si inizia con il pignoramento" (vedasi, tra le tante, Sentenza Cass. n. 9673/1997 ).

Ma i problemi non si sono esauriti con la citata interpretazione, in quanto sono ora in discussione le modalità di notificazione dell'iscrizione a ruolo al terzo e al debitore.

Per quanto concerne la notifica al terzo, dopo un primo momento di dubbio tra obbligo di notifica mediante Ufficiale Giudiziario e notifica anche in proprio, è prevalsa la seconda tesi, fin da subito utilizzata dai Professionisti più accorti, per le seguenti ragioni condivise anche dal Tribunale di Verona.

Constatato che l'azione esecutiva pende dal momento della notifica dell'atto di pignoramento, come sopra visto, ne consegue che l'avviso in questione e la sua notificazione sono configurati dalla norma come atti propri del creditore procedente; "non si tratta, del resto, della sola ipotesi in cui l'efficacia del pignoramento è subordinata dal compimento di attività poste a carico del creditore procedente: lo stesso art. 543 c.p.c. comma 4 stabilisce che il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore" (Tribunale Verona, 11/10/2022).

Casi analoghi si ritrovano, sia negli artt. 518 comma 6 e 557 comma 3 c.p.c., sia negli artt. 497 e 562 c.p.c.

Deve ritenersi, quindi, corretto che la notifica dell'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo, nel procedimento di espropriazione presso terzi, è un incombente a carico dell'Avvocato, che potrà a tal fine avvalersi delle varie modalità di notificazione consentite e, fra queste, anche, ma non solo, dell'Ufficiale Giudiziario.

Dello stesso parere il COA di Torino e il Presidente della Sez. VIII del tribunale di Torino, Dott. Marco Ciccarelli, con comunicato del 12/10/2022.

Ulteriore problematica riguarda la notificazione al debitore.

Come abbiamo già esaminato, l'avviso di cui all'art. 543 c.p.c., relativo all'avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento, è un atto interno ad un fascicolo già esistente.

Si rammenta che il debitore esecutato, ai sensi dell'art. 492 comma 2 c.p.c., è stato invitato a: "…ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice .".

Quanto sopra comporta il risultato che, qualora il debitore esecutato non abbia provveduto alla predetta elezione di domicilio, lo stesso risulta ope legis domiciliato presso la Cancelleria.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la notifica dell'avviso di cui al comma 5 dell'art. 543 c.p.c. possa essere validamente eseguita ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n.53 e deposito presso la Cancelleria.

Gli operatori del settore, per maggior prudenza, provvedono alla notifica al debitore esecutato presso il domicilio di cui all'art. 492 comma 2 c.p.c. (presso il Tribunale competente all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato presso il Registro IPA – indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione dei Gestori di Pubblici Servizi) ed al successivo deposito presso la Cancelleria competente.

A sostegno di tale interpretazione si evidenzia che il Tribunale di Genova ed il Tribunale di Milano hanno già provveduto ad emettere provvedimenti di assegnazione in fascicoli ove si è provveduto agli adempimenti di cui all'art. 543 c.p.c. secondo le modalità di cui sopra.

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*A cura dell'Avv. Marco Sarteschi, Partner 24 ORE