Esercizio abusivo della professione: la norma contiene un precetto penale in bianco
Delitti - Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione - Professioni - Titolo abilitativo e iscrizione all'albo - Art. 348 c.p. - Norma penale in bianco - Norme integrative del precetto penale.
L'articolo 348 cod. pen. è norma penale in bianco poiché presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, volte a determinare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in un apposito albo: l'errore sulle norme da esso richiamate è quindi parificabile a errore sulla legge penale e non ha valore scriminante ex articolo art. 47 cod. pen.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 21 giugno 2017 n. 30827
Delitti - Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione - Esercizio abusivo di una professione - Reato istantaneo - Unico atto tipico della professione - Sufficienza.
La fattispecie disciplinata dall'articolo 348 c.p. integra un reato istantaneo che si consuma con il compimento anche di un solo atto “tipico” della professione, essendo questo sufficiente a ledere l'interesse protetto e, quindi, a realizzare l'evento del reato. Nondimeno, quando plurimi siano gli atti abusivi della professione posti in essere dall'agente, la condotta criminosa assume le connotazioni del reato eventualmente abituale, di guisa che i singoli segmenti della condotta (più atti abusivi) si unificano in un unico reato, la cui consumazione va individuata nell'ultimo episodio (atto) compiuto, cui segua la cessazione del comportamento antigiuridico complessivamente considerato.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 21 aprile 2017 n. 19218
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Abusivo esercizio di una professione - Art. 348 cod. pen. - Norma penale in bianco - Fattispecie relativa alla professione di psicologo - psicoterapeuta.
Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento, da parte di soggetto privo della specifica abilitazione, di atti di competenza del professionista abilitato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare l'oggettiva apparenza di un'attività professionale posta in essere da persona con competenze specifiche e regolarmente abilitata. (Nella fattispecie lo svolgimento dell'attività di psicoterapeuta è subordinato a una specifica formazione professionale e all'inserimento negli albi degli psicologi o dei medici, previa acquisizione dei necessari titoli).
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 3 aprile 2017 n. 16566
Esercizio abusivo della professione di medico dentista - Sufficienza del compimento anche di un'isolata prestazione professionale - Esclusione di rapporti diretti tra paziente e odontotecnico - Configurabilità del reato in caso di intervento diretto sul paziente.
Commette il reato di abusivo esercizio della professione di dentista l'odontotecnico che svolga attività, riservata al medico, di visita e diretto intervento sul paziente. Infatti, in virtù del Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334, articolo 11 - norma extra penale integratrice del precetto penale che punisce l'abusivo esercizio di una professione - è escluso ogni rapporto diretto fra paziente e odontotecnico, essendo quest'ultimo autorizzato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite da medici chirurghi con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 17 novembre 2016 n. 48693
Esercizio abusivo di una professione - Professionista che consenta o agevoli l'esercizio dell'attività professionale a soggetto non abilitato - Concorso nel reato di cui all'art. 348 c.p.
Risponde a titolo di concorso nel delitto di esercizio abusivo di una professione il professionista abilitato che consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di soggetto non autorizzato. In particolare, il direttore di uno studio medico che non accerti che un soggetto operante nella struttura da lui diretta sia in possesso del titolo abilitante risponde non solo di concorso nel reato previsto dall'articolo 348 c.p. con la persona non titolata, ma anche di cooperazione, ex articolo 113 c.p., negli eventuali fatti colposi da quest'ultima persona commessi, se derivanti dalla mancanza di professionalità del collaboratore e prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 1° dicembre 2016 n. 51340