Rassegne di Giurisprudenza

Esercizio abusivo di una professione: attività rilevanti ai fini della configurabilità del reato

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Abusivo esercizio di una professione - Atti non riservati, in via esclusiva, a soggetti muniti di speciale abilitazione - Svolgimento della professione in modo continuativo, organizzato e retribuito - Reato - Configurabilità - Condizioni.
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in modo esclusivo a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 4 dicembre 2020 n. 34649

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Abusivo esercizio di una professione - Responsabilità a titolo di concorso - Configurabilità.
In tema di esercizio abusivo della professione medica, risponde a titolo di concorso nel reato il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il professionista abilitato non versa in posizione di garanzia rispetto al reato commesso dal soggetto non abilitato, sicché la responsabilità a titolo di concorso si fonda sulla consapevolezza dell'assenza del titolo ed il connesso assenso, anche tacito, all'esecuzione di atti professionali).
Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 22 luglio 2020 n. 21989

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Abusivo esercizio di una professione - Persona offesa dal reato - Individuazione - Soggetto privato danneggiato dal reato - Esclusione - Conseguenze.
Il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 cod. pen., tutela l'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa; ne consegue che il privato danneggiato dal reato non assume la qualità di persona offesa, che spetta solo allo Stato, e non è, pertanto, legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 6 luglio 2017 n. 32987

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Abusivo esercizio di una professione - Art. 348 cod. pen. - Norma penale in bianco - E tale - Conseguenze - Fattispecie relativa alla professione di psicologo - Psicoterapeuta.
In tema di abusivo esercizio di una professione, l'art. 348 cod. pen. è norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre norme volte a determinare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in un apposito albo, con la conseguenza che, saldandosi dette norme con la previsione penale, resta esclusa alcuna violazione dei principi di determinatezza e tassatività della fattispecie. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la prestazione, da parte di un soggetto privo di titoli abilitativi, di consulenze per problemi caratteriali e relazionali, sostenute da percorsi terapeutici, sedute, colloqui e pratiche ipnotiche, costituisse esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta, cui gli artt. 1 e 3 l. n. 56 del 1989 espressamente riservano le attività di abilitazione e sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona).
Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 3 aprile 2017 n. 16566

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Abusivo esercizio di una professione - Ratio.
La norma incriminatrice dell'articolo 348 c.p., che punisce chi "abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato", trova la propria ratio nella necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 marzo 2012 n. 11545