Rassegne di Giurisprudenza

Esigenze cautelari nei reati contro la Pa anche per sospensione o dimissione dal servizio

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari - Reato contro la pubblica amministrazione commesso da un pubblico dipendente - Ipotesi di sospensione o dimissione dall'incarico del pubblico dipendente - Pericolo di reiterazione del reato - Configurabilità - Motivazione specifica - Necessità.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 2 ottobre 2020 n. 27292

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Reati contro la Pa del pubblico dipendente - Sospensione o dimissione dall'incarico del pubblico dipendente - Pericolo di reiterazione del reato - Configurabilità - Motivazione specifica - Necessità - Fattispecie.
In materia di reati contro la pubblica amministrazione commessi da soggetti intranei all'apparato amministrativo, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'articolo 274 c.p.p., lettera c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 deve fondarsi su dati concreti e oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale e attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare. (In motivazione la Corte ha precisato che correttamente è stato ritenuto sussistente il pericolo attuale di reiterazione nei confronti di un imputato sospeso in via cautelare dal servizio, valorizzandosi la pluralità di episodi corruttivi contestati, le modalità di commissione dei fatti e la pendenza di ulteriori procedimenti di analoga natura, indicativi della creazione di una rete di relazioni estesa a diversi settori della pubblica amministrazione).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 dicembre 2018 n. 55113

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari - Reato contro la Pa commesso da un pubblico dipendente - Ipotesi di sospensione o dimissione dall'incarico del pubblico dipendente - Pericolo di reiterazione del reato - Configurabilità - Motivazione specifica - Necessità.
Nei reati contro la Pa, anche dopo l'introduzione, nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., a opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie pure quando il soggetto in posizione di rapporto organico con la Pa risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto ormai estraneo all'amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 28 giugno 2017 n. 31676

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Pericolo di recidiva - Pubblico dipendente - Reati connessi alla carica pubblica ricoperta dall'agente - Dismissione dell'ufficio nell'esercizio del quale il reato è stato commesso - Persistenza del pericolo di reiterazione del reato - Configurabilità - Condizioni - Motivazione puntuale - Necessità.
In tema di esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione di comportamenti delittuosi analoghi a quelli già contestati, sebbene l'allontanamento dal posto di lavoro e dalle funzioni dell'indagato per fatti di reato commessi nel contesto della funzione esercitata, se non esclude di per sé l'esigenza cautelare indicata dall'articolo 274, comma 1, lettera c), del Cpp, costituisce tuttavia un fatto che, per la sua rilevanza, può essere svalutato solo sulla base di precise circostanze e non su quella di presunzioni tratte da situazioni pregresse e superate dall'evolversi dei fatti.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 28 giugno 2017 n. 31676