Lavoro

Esonero parziale contributi previdenziali, i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Cassa forense riepiloga le indicazioni fornite dall'ufficio legislativo del Welfare con nota del 18 ottobre 2021

Arrivano i chiarimenti del Ministero del Lavoro sull'esonero parziale dei contributi previdenziali per i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private. Con una notizia pubblicata oggi sul sito istituzionale, a firma del direttore generale, Michele Proietti, Cassa forense riepiloga le indicazioni fornite dall'ufficio legislativo del Welfare con nota del 18 ottobre 2021 in risposta ad alcuni quesiti dell'Adepp (Associazione enti previdenziali privati).

Sono tre gli aspetti inerenti l'applicazione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali (Dm 82/2021) affrontati.

1) L'esonero deve essere concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale. Per chi è iscritto oltre che a Cassa, alle gestioni INPS o ad altre Casse, l'importo spettante dovrà essere riproporzionato in ragione dei mesi di iscrizione non coincidenti.

2) Per chi ha iniziato l'attività nel corso del 2019 e conseguentemente, per lo stesso anno, ha svolto l'attività per un periodo inferiore a 12 mesi; la verifica del calo di fatturato dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, dovrà avvenire sulla base dell'importo medio mensile relativo ai soli mesi di attività delle due annualità.

3) Il contributo di maternità, considerata la sua natura obbligatoria e la mancanza di una espressa esclusione normativa, b. Questa indicazione è stata espressa a rettifica della precedente nota del 29 luglio u.s., per garantire uniformità di trattamento fra i professionisti, come auspicato dall'AdEPP.

Con l'occasione, conclude la nota, il Ministero ha comunicato che il termine del 31 ottobre 2021, fissato sia per l'inoltro dell'istanza di esonero parziale che per i versamenti da effettuare ai fini della regolarità contributiva, deve intendersi prorogato al 2 novembre, primo giorno utile non festivo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©