Espressioni sconvenienti negli scritti difensivi, avvocato condannato al risarcimento
Lo ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 1184 depositata oggi confermando la condanna di un legale a pagare 5mila euro
La continenza espressiva è un requisito necessario degli scritti difensivi. Per l’avvocato che utilizza nei confronti della controparte espressioni offensive, del tutto ingiustificate e prive di nesso con le esigenze difensive, oltre alla cancellazione scatta anche la condanna al risarcimento del danno. La Corte di cassazione, ordinanza n. 1184 depositata oggi, ha così respinto il ricorso di un legale condannato a versare 5mila euro a un Fallimento per espressioni ritenute “sconvenienti”.
Il legale aveva chiesto di essere ammesso alla procedura fallimentare per quasi 170mila euro per compensi professionali non pagati. Il tribunale invece aveva ammesso l’avvocato per soli 40mila euro e punito (ex articolo 89 del Cpc) l’utilizzo di parole offensive “ed avulse da qualsivoglia esigenza difensiva”, con la condanna a risarcire i Curatori.
Proposto ricorso, per quanto riguarda gli emolumenti richiesti, la Prima sezione civile ha affermato che le censure miravano a una inammissibile rivalutazione del merito. Mentre non vi era stata alcuna omissione da parte del Tribunale che aveva puntualmente motivato sulla quantificazione dei compensi, l’assenza di prove documentali riguardo ad asseriti incarichi stragiudiziali, e l’inopponibilità di altri documenti presentati.
Sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta che la condanna risarcitoria sarebbe “illegittima” in quanto scaturita da espressioni che “pur sconvenienti, non esulavano e non potevano certamente ritenersi esulanti dalle sue esigenze difensive”.
Per la Suprema corte però in tal modo “ancora una volta” viene denunciato un “presunto cattivo esercizio, da parte del giudice del merito, del proprio potere di valutazione del compendio istruttorio in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 89, comma 2°, c.p.c. per disporre la sua condanna al risarcimento del danno in favore dei curatori del fallimento”. Si tratta, conclude la Corte, di apprezzamenti di merito che non possono essere sindacati in sede di legittimità, tanto meno come violazione e falsa applicazione di legge.







