Civile

Espropri, determinazione del prezzo della cessione volontaria del bene e criterio dell'acconto salvo conguaglio

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a cura della Redazione Lex 24

Espropriazione per pubblico interesse - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli - Cessione volontaria del bene - Determinazione del prezzo sulla base del criterio dell'”acconto salvo conguaglio” - Pregressa dichiarazione di incostituzionalità della norma - Azione per il pagamento del conguaglio - Prescrizione - Decorrenza.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora la determinazione del prezzo della cessione volontaria del bene faccia riferimento al criterio dell'”acconto salvo conguaglio”, secondo i parametri indennitari provvisori di cui alla L. n. 385/1980, già dichiarati costituzionalmente illegittimi al momento della stipulazione della cessione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 223/1983, la pattuizione sul prezzo viene determinata in relazione al criterio legale di quantificazione dell'indennità, ma il termine decennale di prescrizione del diritto del cedente a conseguire il conguaglio inizia a decorrere, in ragione dell'immediata azionabilità di tale diritto, dal giorno stesso del contratto di cessione volontaria.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2015 n. 13517

Espropriazione per pubblico interesse - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli - Cessione volontaria del bene - Determinazione del prezzo sulla base del criterio dell'”acconto salvo conguaglio” - Azione per il pagamento del residuo prezzo - Prescrizione - Decorrenza.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove la cessione volontaria del bene contenga la determinazione del prezzo sulla base del criterio dell'”acconto salvo conguaglio”, secondo i parametri indennitari provvisori di cui alla L.. 385/1980, già dichiarati costituzionalmente illegittimi (Corte cost., sentenza n. 223/1983) al momento della stipulazione della cessione, la pattuizione invalida sul prezzo viene automaticamente sostituita, a norma dell'articolo 1419, secondo comma, cod. civ., con il precetto ricavabile dal criterio legale, ossia con il criterio del valore di mercato, di cui all'articolo 39 della L. 2359/1865. In tal caso, il termine decennale di prescrizione del diritto del cedente a conseguire la frazione di prezzo non coperta dall'acconto percepito inizia a decorrere, in ragione dell'immediata azionabilità di tale diritto, dal giorno stesso del contratto di cessione volontaria.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 13 settembre 2006 n. 19656

Espropriazione per pubblico interesse - Liquidazione dell'indennità - Debito di valuta - Interessi compensativi
In relazione ai debiti di valuta come quello relativo all'indennità di esproprio (e dunque anche al pagamento del conguaglio sul prezzo di cessione volontaria) il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del creditore non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta, ma comporta l'onere, da parte dell'espropriato, dell'allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere, anche ricorrendo a presunzioni, che il tempestivo pagamento avrebbe evitato al medesimo le conseguenze depauperati ve legate al fenomeno inflativo.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 novembre 2006 n. 24857

Espropriazione per pubblico interesse - Liquidazione dell'indennità - Cessione volontaria - Accettazione di acconto salvo conguaglio ai sensi della L. n. 385/1980 - Dichiarazione di incostituzionalità di detta legge - Pagamento del residuo prezzo - Termine di prescrizione - Decorrenza.
Il termine decennale di prescrizione del diritto alla somma dovuta quale residuo prezzo - rispetto all'acconto versato ai sensi della L. n. 385/1980 - della cessione volontaria di un suolo soggetto ad esproprio decorre dal 28 luglio 1983, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, la quale, dichiarando l'illegittimità costituzionale del sistema degli acconti salvo conguaglio di cui alla citata legge, ha determinato l'esigibilità del credito.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 dicembre 2004 n. 24070

Espropriazione per pubblico interesse - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli - Applicazione di criteri indennitari provvisori - Dichiarazione di incostituzionalità - Effetti - Diritto al conguaglio - Termine di prescrizione - Decorrenza.
Al proprietario del fondo espropriando, il quale, nell'ambito di procedura ablativa, abbia, a norma dell'articolo 12 legge 22 ottobre 1971 n. 865, convenuto la cessione volontaria del bene per un corrispettivo determinato, salvo conguaglio, sulla base dei criteri indennitari provvisori di cui alla L. 385/1980, deve riconoscersi, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità di tali criteri, il diritto di ottenere l'equivalente del prezzo di mercato del bene ceduto, in applicazione dell'articolo 39 L. 25 giugno 1865 n. 2359, considerato che il suddetto patto non integra mea espressione di autonomia negoziale privata, ma si inserisce in un contratto pubblicistico ove il corrispettivo del trasferimento volontario si correla, in modo vincolato, ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativi; con la conseguenza che alla data di pubblicazione della sentenza (Corte cost. n. 223/1983) dichiarativa della predetta incostituzionalità va collocato l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione del diritto dell'espropriato a richiedere il conguaglio, quali che siano le successive modifiche normative apportate al criterio di liquidazione.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 novembre 2004 n. 21758

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