Rassegne di Giurisprudenza

Espropriazioni, non spetta al giudice amministrativo la determinazione dell'indennizzo per acquisizione sanante

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Espropriazione per pubblica utilità - Acquisizione sanante - Indennizzo - Determinazione - Giurisdizione - Conflitto negativo sollevato dal Tar - Fondatezza - Giurisdizione ordinaria - Sussiste - Art. 42 bis, Dpr 327 del 2001 - Art. 29, D.lgs. n. 150 del 2011.
È fondata l'istanza di regolamento d'ufficio con la quale il TAR ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione relativamente alla controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo per acquisizione sanante che deve essere correttamente devoluta alla corte d'appello. In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora si discuta unicamente dell'importo dovuto ex art. 42 bis dpr 327 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e specificamente della corte d'appello, dovendosi così interpretare l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non poteva fare riferimento all'istituto dell'acquisizione sanante, introdotto solo in epoca successiva.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 8 giugno 2021 n. 15912

Espropriazione per pubblico interesse - Indennizzo - Acquisizione sanante - Quantificazione - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste.
In tema di espropriazione per pubblica utilità ove si discuta della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, mentre tale giurisdizione deflette in favore del giudice amministrativo nel caso in cui sia in contestazione la legittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 24 giugno 2020 n. 12477

Espropriazione per pubblico interesse - Acquisizione sanante - Indennizzo ex art. 42 bis DPR 327/2001 - Controversie - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Nella fattispecie espropriativa di cui all'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'illecita o illegittima utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse pubblico costituisce il presupposto indispensabile per l'adozione del peculiare provvedimento di acquisizione previsto. Ne deriva che l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale non può che avere la medesima natura non già risarcitoria ma indennitaria, con la conseguenza che le controversie inerenti le indennità per atti di natura espropriativa o ablativa sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 53, c. 2, del DPR 327/2001 e dell'art. 133, lett. g) cod.proc.amm.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 21 febbraio 2019 n. 5201

Espropriazione per pubblica utilità - Acquisizione sanante ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo - Competenza della Corte di appello in unico grado - Sussistenza.
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante di cui all'art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001 è devoluta alla competenza, in unico grado, della Corte di appello, che costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della "acquisizione sanante" - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 25 luglio 2016 n. 15283