Esproprio: la presenza di una strada e una caserma non garantiscono l'indennità di edificabilità
Quindi - afferma la Cassazione (<a uuid="" channel="" url="https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/02/24/5900.pdf" target="">ordinanza n. 5900/22</a>) - il cittadino non può pretendere il "risarcimento" di un fondo come edificabile quando in zona risultino solo un ponte e una caserma dei vigili del fuoco
L'indennità di esproprio deve essere calcolata in base alla natura del fondo che "serve" all'amministrazione per il conseguimento di pubbliche utilità. Quindi - afferma la Cassazione (ordinanza n. 5900/22) - il cittadino non può pretendere un "risarcimento" pieno di un fondo come edificabile quando in zona risultino solo un ponte e una caserma dei vigili del fuoco.
L'appello. Il Comune ricorrente ha puntualizzato che gli stessi giudici di merito avessero riconosciuto che il consulente tecnico d'ufficio, pur ricomprendendo il fondo in zona qualificata centro abitato, avessero confermato che la zona non era del tutto occupata da manufatti privati e che la documentazione in atti confermava un vincolo di inedificabilità assoluta. Inaspettatamente però i giudici di merito avevano dato ragione ai cittadini espropriati.
La decisione della Suprema corte
La Cassazione ha accolto invece il ricorso dell'Ente e ha precisato che in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale, ma anche, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative) sempre che siano consentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento dell'opportuna autorizzazione amministrativa (sul punto si veda anche la sentenza della Corte di cassazione n. 25314/2017).
Saranno adesso i giudici di merito a qualificare con maggiore precisione il fondo espropriato per poter calcolare la somma corretta da corrispondere al privato.