Civile

Espulsioni, il giudice deve sempre fornire la prognosi sulle conseguenze nei confronti dei minori coinvolti

La valutazione probabilistica degli effetti sullo sviluppo psico-fisico dei bambini stranieri è elemento di legittimità della decisione

di Paola Rossi

È passaggio ineludibile, da parte del giudice, la prognosi sugli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo psico-fisico del minore straniero derivanti dall'espulsione dall'Italia dei propri genitori o di questi insieme al figlio. Al centro della valutazione prescritta dall'articolo 31 del testo unico sull'immigrazione: l'allontanamento dai genitori o la perdita di chance per il minore che lascia l'Italia insieme alla famiglia. Se tali ipotesi comportano un danno per la crescita del minore la misura dell'espulsione risulta ineseguibile. Per cui non basta a escludere tale obbligo valutativo l'acclarata circostanza dello scarso radicamento del bambino nel nostro Paese e dello stato di disoccupazione dei genitori colpiti dalla misura espulsiva.

Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 30240/2021 ha annullato la decisione di conferma dell'espulsione di due stranieri genitori di un minore, che poco aveva vissuto nel Paese d'origine e poco in Italia. Infatti, secondo la Corte, la motivazione economica alla base della scelta di emigrare in Italia è già di per sé sintomo dell'obiettivo di ottenere un maggior benessere della famiglia con particolare attenzione al futuro della prole. Per ciò è illegittima la sentenza che non contenga una valutazione completa dei diversi scenari in cui viene a trovarsi il bambino straniero in caso di allontanamento dai propri genitori o di allontanamento dall'Italia insieme alla propria famiglia.

Quindi il giudizio prognostico sulle conseguenze psico-fisiche per il minore non poteva essere pretermesso dal giudice anche dopo che aveva accertato che marito e moglie fossero ancora disoccupati e che il breve tempo trascorso in Italia escludesse il radicamento del proprio figlio. Rientrare nello Stato di origine o restare in Italia sono le due ipotesi che il giudice deve vagliare per scegliere la miglior soluzione contro un prevedibile rischio di vulnus nella tutela di una crescita positiva per il minore.

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