Società

Esterovestizione e residenza fiscale delle società: la Cassazione ribadisce i criteri per il corretto accertamento

Son ben quindici le recentissime e ben articolate pronunce con le quali, ancora una volta, la Corte ribadisce la nozione di “sede dell’amministrazione” come sede effettiva

di Nicola Crispino, Alice Misani*

La Cassazione torna sul tema dell’esterovestizione, confermando che, per attrarre la residenza fiscale in Italia, non bastano legami economici o controllo societario, ma occorre provare la natura artificiosa della struttura estera. Richiamando i principi unionali sulla libertà di stabilimento, nonché l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, domestico e comunitario, in materia, la Corte ribadisce, ancora una volta, la nozione di “sede dell’amministrazionecome sede effettiva.

Al termine di un iter ultradecennale, nel corso del quale l’Amministrazione finanziaria ha continuato ad opporre un caparbio, quanto immotivato, accanimento giudiziale, nonostante i numerosi arresti delle Corti di merito che, in modo ineccepibile, avevano escluso l’esistenza degli asseriti indici connotanti l’esterovestizione (anche a fronte della soverchiante documentazione difensiva prodotta), finalmente la Suprema Corte ha proferito l’ultima parola. Questa, peraltro, va ad aggiungersi ad analogo - e passato in giudicato – arresto del giudice penale che, con formula assolutoria piena, aveva già escluso l’esistenza dell’asserito fenomeno di esterovestizione.

In particolare, con le quindici recentissime e ben argomentate sentenze (nn. 32155 e 32156 del 10 dicembre 2025, nn. 32436, 32438, 32441 e 32443, del 12 dicembre 2025, nn. 32743, 32744, 32745 e 32746 del 16 dicembre 2025 e nn. 33002, 33004, 33005, 33006 e 33010 del 17 dicembre 2025), la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e confermato le plurime decisioni della (allora) Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Le sentenze in parola si collocano nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, secondo cui, per attrarre nel nostro Paese la residenza fiscale di una compagine estera, non sarebbero sufficienti né il controllo societario né la presenza di legami economici con l’Italia, essendo, piuttosto, necessario dimostrare l’assenza di una struttura reale all’estero e la concentrazione delle funzioni direttive sul territorio nazionale.

Nel caso di specie, sulla base dei (pochi, scarni e selettivi) elementi raccolti nel corso della verifica fiscale, la Guardia di Finanza, prima, e l’Agenzia delle Entrate, poi, ritenevano che la sede amministrativa - da intendersi come sede di direzione effettiva – delle due società lussemburghesi del gruppo multinazionale italiano dovessero essere localizzate sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986, con conseguente assoggettamento a IRES e IRAP.

Per le (allora) Commissioni Tributarie Provinciale di Milano e Regionale della Lombardia, gli indizi di esterovestizione addotti dall’Ufficio a supporto della propria tesi risultavano, però, irrilevanti, poiché, da un lato, quest’ultimo non aveva fornito prova idonea che la direzione effettiva delle società lussemburghesi si trovasse in Italia e che le stesse fossero effettivamente prive di una propria autonomia decisionale e, dall’altro, gli stessi risultavano, in ogni caso, smentiti dalle argomentazioni e dall’ampia documentazione prodotta dalle società.

L’Agenzia delle Entrate decideva, quindi, di proporre rispettivi ricorsi per Cassazione, tutti affidati a due soli motivi.

Con il primo motivo, parte pubblica lamentava la nullità delle decisioni di seconde cure per vizio di motivazione, essendo le stesse motivate “per relationem” alle sentenze di primo grado. I Supremi Giudici escludono, però, l’eccepito motivo di nullità in quanto la motivazione, pur sintetica, era idonea a consentire il controllo di legittimità e permetteva di ricostruire senza difficoltà il percorso argomentativo sui cui poggiavano le impugnate decisioni: il Collegio di secondo grado aveva, infatti, richiamato le ragioni del primo giudice e svolto una valutazione autonoma, evidenziando l’insufficienza delle allegazioni documentali dall’Ufficio e, per converso, la rilevanza dell’ampia documentazione prodotta dalle contribuenti.

Con il secondo motivo, invece, venivano censurate le sentenze di seconde cure per violazione dell’art. 73 TUIR, della Convenzione Italia-Lussemburgo e delle regole sul riparto dell’onere probatorio, stante la pretesa errata applicazione, nel caso concreto, dei criteri legali di individuazione della residenza effettiva di una società. Al proposito, il Supremo Collegio, effettuando un’ampia ed accurata ricognizione giurisprudenziale – sia domestica che comunitaria – sul tema dell’esterovestizione, ribadisce principi ormai consolidati: l’onere di provare la natura reale o fittizia della società estera grava sull’Amministrazione finanziaria; la verifica deve riguardare l’effettività della sede amministrativa e non la mera convenienza fiscale, non potendo in ciò prescindere dai principi unionali in tema di libertà di stabilimento (artt. 49 e 54 TFUE), che consentono alle società di scegliere il Paese più favorevole, salvo che si tratti di costruzioni connotate da “wholly artificial arrangements” (CGUE, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04).

Sul piano interno, la Corte ricorda, inoltre, come, tra i criteri alternativi e paritetici descritti nell’art. 73, comma 3, TUIR, venga in rilievo quello della sede dell’amministrazione, coincidente con la nozione di “sede effettiva (tra le ultime, Cass. n. 23842 del 25/08/2025; Cass. n. 1544 del 2023; Cass. n. 15424 del 2021; Cass. n. 16697 del 2019), la quale richiede una valutazione complessiva di fattori sostanziali che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l’attività amministrativa e di direzione, depongano invece per l’effettiva riconduzione di quest’ultima ad un diverso contesto territoriale. Al proposito, la Corte rammenta taluni indici utili a verificare la natura esterovestita di una società. Tra questi figurano:

- a) il luogo dove si riuniscono gli amministratori e dove si forma la volontà degli organi collegiali di amministrazione e di impulso imprenditoriale;

- b) la residenza e/o la cittadinanza degli amministratori;

- c) la reale disponibilità di locali adeguati alle funzioni - direttive e/o operative - che si dichiarano svolgervisi;

- d) la conservazione, almeno di una parte, delle scritture contabili obbligatorie;

- e) un fascio di comunicazioni consistenti e continuative che dimostrino il carattere eterodiretto della società.

Nel caso di specie, rilevano gli Ermellini, le sentenze di seconde cure si erano correttamente misurate con gli elementi sintomatici dell’esterovestizione, giungendo all’argomentata conclusione che gli indici rivelatori della reale residenza delle società propendono per la loro individuazione in Lussemburgo, di talché le stesse non risultavano passibili di alcuna censura.

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*Nicola Crispino, avvocato, of counsel, Rödl Italia e Alice Misani, avvocato, associate partner, Rödl Italia

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