LA QUESTIONE

Quando può ritenersi esterovestita una società formalmente residente all’estero ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR, e in che misura la provenienza dall’Italia di impulsi gestionali o direttivi, nonché le intercettazioni acquisite in sede penale, possono essere utilizzate nel processo tributario per dimostrare la residenza fiscale italiana dell’ente?

Riferimenti normativi: Dpr n. 917/1986 TUIR: art. 73, co. 3 - Soggetti passivi D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: art. 7 - Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: art. 21-bis - Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione Cassazione civ., Sez. V, 31 dicembre 2025, n. 34951

La cornice normativa: l’art. 73 TUIR nella formulazione vigente ratione temporis e le linee evolutive

Nella vicenda esaminata dalla sentenza n. 34951/2025 della Corte di cassazione, relativa alle annualità 2004-2009, trova applicazione l’art. 73, comma 3, del TUIR nella formulazione vigente ratione temporis. La norma individua la residenza fiscale delle società sulla base di tre criteri di collegamento - sede legale, sede dell’amministrazione e oggetto principale - tra loro paritetici e alternativi, nel senso che è sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi, per la maggior parte del periodo d’...

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