Civile

Estinzione anticipata del finanziamento e riduzione dei costi del credito, la Cassazione detta i criteri interpretativi

A parere della Corte anche in assenza di una normativa secondaria di attuazione, il consumatore non potrebbe comunque essere privato del diritto al rimborso dei costi, atteso che tale diritto è previsto dalla norma primaria di diritto interno e dalle direttive europee pro tempore vigenti

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di Antonio Martini, Alessandro Botti, Ilaria Canepa e Arianna Trentino*

La Corte di Cassazione si è pronunciata di recente in materia di diritto del consumatore alla riduzione dei costi del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Nella fattispecie il contratto era stato stipulato il 13 aprile 2007 ed il Giudice del merito aveva negato al consumatore il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito, vista l’assenza della normativa di attuazione del CICR che avrebbe dovuto specificare le modalità di esercizio del diritto.

Secondo la Corte, anche in assenza di una normativa secondaria di attuazione, il consumatore non potrebbe comunque essere privato del diritto al rimborso dei costi, atteso che tale diritto è previsto dalla norma primaria di diritto interno e dalle direttive europee pro tempore vigenti.

Il Giudice di merito è infatti sempre tenuto a rendere operativa la normativa interna «alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato» (CGUE 10 aprile 1984, causa 14/83), posto che le direttive relative al credito al consumo si devono interpretare non soltanto sulla base del loro tenore letterale (punto fondamentale ed imprescindibile), ma anche alla luce del loro contesto, nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore ( CGUE 11 marzo 2019 causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor ).

Sempre sulla scorta della citata sentenza Lexitor, la Corte ha precisato che l’effettività del diritto del consumatore risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito si limiti alla presa in considerazione dei soli costi dipendenti dalla durata del contratto, dato che questi vengono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, una simile limitazione comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati.

Tali precise tutele, pienamente vigenti nel contesto normativo di riferimento, sono state confermate e meglio precisate dalla normativa successiva.

Come confermato da una recente decisione della Corte Costituzionale, richiamata dalla Corte di Cassazione, «l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” [di cui nell’art. 8 della direttiva 87/102/CEE] quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”».

La Corte ha altresì evidenziato che un’eventuale clausola di limitazione del diritto al rimborso dei costi sarebbe nulla perché determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ex art. 33 del Codice del Consumo.

Di qui, ancora, l’esigenza di garantire una tutela sostanziale, evitando che un equilibrio formale, che il contratto determina fra le parti contraenti, comprometta un equilibrio reale.

La Corte ha dunque in definitiva cassato la sentenza impugnata in applicazione dei seguenti principi di diritto: «l’art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33»

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*A cura dell’Avv. Antonio Martini, partner, avv. Alessandro Botti e Ilaria Canepa, dott.ssa Arianna Trentino – Studio legale e tributario CBA

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