Estinzione circoscritta per inattività delle parti nel processo tributario
Qualora un processo abbia ad oggetto ricorsi relativi a più annualità e l’eventuale sentenza della Cassazione si pronunci definitivamente per alcune di esse e cassi nel resto la decisione impugnata, con rinvio al giudice del fatto affinchè riesamini il merito alla luce del principio di diritto enunciato, l’effetto estintivo dell’intero processo, che si verifica in caso di inattività della parte che avrebbe interesse a riassumerlo, determina la definitività della pretesa tributaria, decretata dal giudice del rinvio, ma limitatamente alla parte dell’originaria controversia cassata e ad esso rinviata. Questo il principio di diritto che emerge dalla pronuncia della Ctr Lombardia 1579/2018.
La norma di rito che disciplina il giudizio di rinvio (articolo 63 del Dlgs 546/1992) è caratterizzata da specialità e si differenzia dal rito civile per le conseguenze che ne scaturiscono nelle ipotesi di mancata riassunzione della controversia ad opera della parte che ne abbia interesse, ovvero «l’estinzione dell’intero processo e la definitività della pretesa tributaria originaria contenuta nell’atto impositivo impugnato»; proprio per la natura impugnatoria del processo tributario, quale processo di annullamento di atti impositivi normativamente predeterminati, l’interesse a riassumere, in considerazione del dettato normativo, è sempre del contribuente per evitare il consolidamento degli atti.
Pertanto, a differenza di quanto avviene nel processo civile, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccetto quelle già coperte da giudicato.
I giudici tributari, in questo caso, si sono trovati ad applicare questa norma ad una controversia che nasceva dall’ impugnazione da parte del contribuente di alcuni dinieghi di rimborso, opposti dall’ufficio, per tre annualità; si giungeva sino in Cassazione che accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata, che non si sottraeva a censure, ma limitatamente ad un anno d’imposta, per il resto affermava che i giudici d’appello avevano fatto buon governo dei principi richiamati.
La Commissione tributaria , decorso il termine di legge e verificata l’inattività delle parti, procedeva d’ufficio ad emettere decreto presidenziale, reclamato e successivamente confermato dal collegio, al fine di dichiarare l’estinzione del procedimento limitatamente alla parte oggetto di rinvio. Considerando che il giudizio di rinvio costituisce la fase rescissoria, il cui oggetto rimane fissato dalla sentenza rescindente della Cassazione, l’oggetto del processo non può che essere limitato alla parte dell’originaria controversia, cassata e rinviata, rimanendo estranei tutti gli altri capi della sentenza d’appello che non sono stati cassati dal giudice di legittimità.
Giova ricordare che l’ultima novella intervenuta sul processo tributario ha modificato la norma in questione per quanto concerne il termine per la riassunzione, nonchè la riscossione frazionata, attivabile dall’amministrazione , in pendenza del giudizio di rinvio, per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado, dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio, ovvero per l’intero importo indicato nell’atto, in caso di mancata riassunzione.
Ctr Lombardia – Sentenza 1579/2018