Civile

Estratti conto, circoscritto l’ordine di esibizione in giudizio alla banca

Il cliente deve formare da sé la prova chiedendo i documenti in via autonoma

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di Giorgio Vaccaro

Il cliente di una banca non può chiedere in giudizio allo stesso istituto di credito, con l’azione prevista dall’articolo 210 del Codice di procedura civile, copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto, se non ha già chiesto questa documentazione in precedenza per le vie ordinarie alla banca, che senza giustificazione non l’abbia fornita. Né questi documenti possono essere acquisiti con la consulenza tecnica di ufficio contabile, se riguardano fatti e situazioni posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, che quindi devono essere provati da loro. È il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 24641 del 13 settembre scorso, che ha cambiato indirizzo in tema di oneri probatori sul rapporto di conto corrente, bocciando la prassi dei correntisti di avviare cause «al buio» per poi di proporre in giudizio la richiesta alla banca di depositare gli estratti conto degli ultimi dieci anni necessari a fornire il supporto probatorio.

Una prassi che nasce dal fatto che, prima di questa sentenza, l’ordine di esibizione delle prove documentali (previsto dall’articolo 210 del Codice di procedura civile), formulato tramite il giudice alla banca, era considerato rimedio sempre attivabile. L’istituto di credito era quindi tenuto a depositare la contabilità del conto corrente anche se il correntista non si era attivato in precedenza per chiedere la documentazione alla banca con i mezzi ordinari e formare così la sua prova.

Ricorda infatti la sentenza che la banca ha l’obbligo di comunicare al cliente la documentazione inerente a singole operazioni e gli estratti conto. E questo a prescindere dal fatto che abbia consegnato periodicamente l’estratto conto (perché il cliente potrebbe non averlo conservato e quindi avere necessità di richiederlo).

L’istanza di esibizione dei documenti in giudizio è usata soprattutto nelle controversie “seriali”, avanzate dai correntisti di una banca per ottenere la dichiarazione parziale di nullità di talune clausole contrattuali (come quelle anatocistiche, quelle concernenti la quantificazione degli interessi o quelle relative alle spese) con richiesta in giudizio di ripetizione di indebito (articolo 2033 del Codice civile). In base al precedente orientamento, i giudici (Cassazione 11554/2017) consentivano al correntista di chiedere alla banca la documentazione relativa al rapporto di conto corrente anche in corso di causa e attraverso qualunque mezzo si rivelasse idoneo allo scopo, compresa l’istanza di esibizione. Ma ora la Cassazione non intende più dare continuità a questa impostazione: il cliente ha «il diritto di ottenere gli estratti conto dalla banca, ma non per il tramite del giudice», a meno che la banca non abbia risposto a una precedente richiesta.

Né può essere chiesto al consulente tecnico di ricercare fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega. Mentre è consentito al Ctu acquisire elementi per rispondere ai quesiti, anche se non forniti dalle parti, purché si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito tecnico della consulenza.

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