Civile

Estratti conto mancanti e onere della prova, i paletti della Cassazione

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di Marco Rossi

Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto (il primo dei quali riporti un saldo a debito del cliente), occorre procedere diversamente alla ricostruzione del saldo finale a seconda che il correntista rivesta il ruolo di convenuto o di attore. In entrambi i casi, infatti, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Lo precisa la sezione I della Corte di Cassazione con la sentenza 2 maggio 2019 n. 11543.

In assenza della produzione dell'estratto conto per alcuni periodi, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili, avvalendosi di un consulente tecnico d'ufficio per soddisfare le esigenze di elaborazione, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti disponibili.
Nel caso di azione esperita dall'istituto di credito, inoltre, possono rilevare quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista, atti quantomeno ad escludere che, nel periodo non assistito da estratto conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare, così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti (fermo restando che, in mancanza di tali dati, la domanda deve essere respinta).
In caso di azione esperita dal correntista, invece, ci si può comunque avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Qualora tale prova non sia fornita, nondimeno, si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore.
Sono questi tutti i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n° 11543 , che risolve così la problematica connessa al soddisfacimento dell'onere della prova in presenza di estratti conto parzialmente versati in atti e con il primo estratto conto disponibile che parte con un saldo a debito del cliente.

L'onere della prova - Si tratta di una problematica piuttosto rilevante, considerando che il giudice di legittimità ha più volte affermato come la banca abbia l'onere di produrre i detti estratti a partire dall'apertura del conto, senza potersi sottrarre a tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, posto che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito.
La produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, infatti, mediante un'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, dato al quale non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto.
Il saldo a quest'ultima data, non solo non consente di conoscere quali addebiti siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma anzi deriva da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi.
Chiaramente la sentenza parte dal presupposto che il rapporto di corrente sia caratterizzato da unitarietà nel suo svolgimento ma tende a trovare un bilanciamento tra le diverse esigenze, senza accogliere la soluzione più restrittiva (definita impropria) che avrebbe fatto scaturire immediatamente, dalla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il rigetto della pretesa azionata.
In questo caso, la prova delle movimentazioni può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete fermo restando che, in assenza di riscontri efficaci, la domanda deve essere respinta nel caso di iniziativa assunta dall'istituto di credito (potendosi invece partire dal "saldo zero" in presenza di dati congruenti) mentre occorre partire dal saldo debitore esposto in caso di iniziativa assunta dal correntista.

Corte di Cassazione – Sezione I – Sentenza 2 maggio 2019 n. 11543

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