Extraprofitti aziende energetiche, il Tar rimette la norma alla Consulta
Con diverse ordinanze, il Collegio ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 197 del 2022
Il Tar Lazio ha rimesso alla Corte costituzionale l’esame delle disposizioni sul ‘contributo 2023’ sugli extraprofitti delle aziende energetiche. Con diverse ordinanze, infatti, il Collegio ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale in merito alla previsioni contenute nella legge n. 197 del 2022 che hanno previsto il pagamento di un “contributo di solidarietà temporaneo” sui cosiddetti “extraprofitti” degli operatori del settore energetico, effetto della invasione russa dell’Ucraina. Tra le società ricorrenti figurano Tamoil Italia, Acea Produzione, Esso italiana ma anche molte srl attive nelle energie alternative.
Ricordiamo che l’art. 1, commi 115-119, della legge n. 197/2022 prevede un contribuito “a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea”.
La finalità della disposizione era quella di introdurre, “per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, un contributo di solidarietà temporaneo”, volte a contrastare l’inflazione generale nella zona euro e il rallentamento della crescita economica dell’Unione Europea dovuta (anche) all’aumento netto dei prezzi dell’energia”.
Le ordinanze hanno prospettato la possibile violazione del regolamento europeo n. 1854 del 2022, poiché la legge ha previsto che il contributo debba essere pagato anche dagli operatori diversi da quelli indicati dal regolamento stesso. Infatti, prosegue il Tar, a fronte delle chiare indicazioni contenute nel Regolamento europeo, il Legislatore italiano “ha posto tale contributo a carico di soggetti anche diversi dai soli testualmente indicati a livello europeo, peraltro escludendo le imprese che svolgono attività di estrazione del petrolio, invece contemplate a livello sovranazionale”.
“Ritiene il Collegio – continua la decisione - che la scelta legislativa nazionale così operata sia direttamente violativa dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, senza che sussista la necessità di procedere alla interpretazione del dato normativo europeo: la misura sovranazionale specifica per il settore estrattivo e di raffineria, invero, non è stata proprio adottata dall’Italia, nonostante le cogenti previsioni del Regolamento europeo e la fissazione di un apposito termine”.
Inoltre, avendo il contributo natura tributaria, il Tar ha sollevato ulteriori questioni di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione, avendo rilevato criticità nelle disposizioni che hanno fissati i criteri di calcolo della base imponibile del contributo, in quelle che hanno precisato cosa debba essere inteso come ‘effettivi extraprofitti’ come presupposto del contributo (anche tenuto conto della riespansione dei consumi nell’epoca post-covid) ed in quelle che hanno previsto la non deducibilità del contributo, potendosi ravvisare così una ‘doppia tassazione’.







