Civile

Fallimento, ammessa la domanda del creditore non avvisato dal curatore

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A cura della redazione plus plus 24 diritto

Ai fini dell’ammissibilità della domanda ultratardiva, il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall’articolo 92 della Legge fallimentare, è causa non imputabile del ritardo da parte del creditore. Peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore ha saputo del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso.

Corte di cassazione, sez. VI – 1, ordinanza n. 13818 depositata il 6 luglio 2016

Corte di cassazione – Sezione VI – Sentenza 6 luglio 2016 n.13818

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