Fallimento, ammessa la domanda del creditore non avvisato dal curatore
Ai fini dell’ammissibilità della domanda ultratardiva, il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall’articolo 92 della Legge fallimentare, è causa non imputabile del ritardo da parte del creditore. Peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore ha saputo del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso.
Corte di cassazione, sez. VI – 1, ordinanza n. 13818 depositata il 6 luglio 2016
Corte di cassazione – Sezione VI – Sentenza 6 luglio 2016 n.13818