Fallimento, cessione dei crediti a scopo di garanzia
In virtù della cessione dei crediti a scopo di garanzia, ai sensi dell’articolo 61 della legge fallimentare il terzo è un coobbligato del cedente. Il legittimo esercizio dell’autonomia negoziale non impedisce che il trasferimento del diritto all’incasso derivante dalla cessione del credito dal cliente finanziato su conto anticipi alla banca, possa integrare, unitamente agli estremi della cessione pro solvendo del credito vantato verso terzi, sia una funzione di garanzia che solutoria.
Corte di cassazione, sezione I, sentenza n. 12461 depositata il 16 giugno 2016