Rassegne di Giurisprudenza

Fallimento, i creditori con prelazione non possono avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo

a cura della Redazione Diritto

Fallimento - Accertamento del passivo - Credito garantito dal fallito - Credito verso debitori diversi dal fallito - Ammissibilità del procedimento di verificazione del passivo
I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5/2006 e del D.Lgs. n. 169/2007, avvalersi del procedimento di verificazione del passivo poichè non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento. Questi creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo per chiedere di partecipare alla distribuzione delle somme che sono state ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati.
• Corte di Cassazione, civ., sez. U, sentenza del 27 marzo 2023, n. 8557


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere creditore garantito dal fallito per credito verso debitori diversi dal fallito - Art. 52 l. fall. - Ammissione al procedimento di verificazione - Esclusione - Fondamento.
I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito e non possono proporre domanda di separazione ex art. 103 l.fall, non risultando neanche tra i destinatari dell'avviso del curatore ex artt. 92 e 107, comma 3, l.fall.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 12 luglio 2019 n. 18790

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere - Beni del fallito - Ipoteca a garanzia di debito altrui - Relativo creditore - Ammissione al passivo - Legittimazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Intervento in sede di liquidazione - Modalità - Effetti.
I titolari di diritti di prelazione (nella specie, un'ipoteca) su beni immobili compresi nel fallimento, e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione, in quanto l'art. 52 legge fall. sottopone ogni credito a concorso se il fallito si identifica con il debitore, mentre nella specie, essendo il fallito estraneo al rapporto obbligatorio, il debito corrispondente non può incidere sulla massa passiva; i predetti crediti, anche se esclusi dal concorso formale, sono peraltro assoggettabili a verifica, ai sensi dell'art. 108 ultimo comma, legge fall., nella fase posticipata della liquidazione del bene gravato, rappresentando il titolo che costituisce la prelazione una passività di cui il patrimonio del fallito deve essere depurato prima della ripartizione del ricavato ai creditori concorsuali, sempre che la sua validità ed attualità, oltre che opponibilità alla massa, non siano state contestate dal curatore con le apposite azioni.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 30 gennaio 2009 n. 2429