Civile

Fallimento e anticipato recesso nella locazione: reclamabile ex articolo 26 Lf il decreto che determina l'indennizzo dovuto alla controparte del fallito

Con la sentenza n. 26574/2022 è la prima volta che si pronuncia sulla questione

di Mario Finocchiaro


Il provvedimento reso dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3 della legge fallimentare, nella versione successiva alla riforma di cui al decreto legislativo n. 5 del 2006, al fine di determinare, nel dissenso tra le parti, la misura dell'equo indennizzo per l'anticipato recesso del curatore dal contratto di locazione, è impugnabile - in mancanza di una previsione ad hoc -, con il reclamo ex articolo 26 legge fallimentare ed il decreto, emesso dal tribunale in sede di reclamo, è suscettibile di ricorso, straordinario, per cassazione, trattandosi di provvedimento provvisto dei caratteri della decisorietà e della definitività in quanto incide sul diritto del locatore o del conduttore a percepire l'equo indennizzo da anticipato recesso del curatore e non è impugnabile con altri mezzi. E' questa la determinazione a cui sono giunti i giudici della sezione I con la sentenza 9 settembre 2022 n. 26574 (Presidente Cristiano; Relatore D'Orazio)

Una decisione della Cassazione inedita

Come evidenziato in motivazione, nella pronunzia in rassegna, è la prima volta che la Suprema corte ha occasione di pronunciarsi sulla questione specifica di cui alla prima parte della massima.

Con riguardo al regime anteriore al decreto legislativo n. 5 del 2006, ricordata in motivazione nella pronunzia in rassegna, cfr. Cassazione, sentenza 3 giugno 1991 n. 6237 secondo cui l'art. 80 legge fallimentare, nel disporre che il curatore può recedere in ogni tempo dal contratto di locazione stipulato dal conduttore fallito e che, in caso di recesso, spetta al locatore un giusto compenso, il quale, in difetto di accordo fra le parti è determinato dal giudice delegato, devolve alla competenza funzionale di quest'ultimo qualsiasi controversia al riguardo, sia essa attinente soltanto al quantum della prestazione - avente un carattere sostanzialmente indennitario - sia essa relativa all'an; ne consegue che il locatore non può far valere in sede ordinaria, neanche in via riconvenzionale, il credito avente ad oggetto il detto compenso. (Ivi, altresì, in motivazione il rilievo che l'istanza del locatore, di determinazione dell'equo compenso fosse introduttiva di un procedimento di natura giurisdizionale, estremamente sommario, strutturato nella semplice audizione degli interessati, attribuito alla competenza funzionale del giudice delegato, tenuto a decidere avendo presenti le circostanze del caso concreto).
Per utili riferimenti – sempre con riferimento al regime anteriore al decreto legislativo n. 5 del 2066 – nel senso che il credito del locatore derivante dall'occupazione dell'immobile protrattasi dopo il fallimento può essere oggetto di accertamento endoconcorsuale e in particolare può essere liquidato con decreto del giudice delegato, reclamabile davanti al tribunale fallimentare e poi ricorribile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost., Cassazione, sentenza 23 aprile 1998 n. 4190, in Foro it., 1998, I, c. 2443.

Sulla seconda parte della massima, nel senso che il decreto confermativo della legittimità dell'operato del curatore (nella specie scioltosi, ex art. 72 legge fallimentare, da un contratto di licenza per l'uso di tecnologia software, stipulato dalla società fallita quando era in bonis), reso dal collegio adito dall'altro contraente ex art. 36, secondo comma, legge fallimentare, ove non impugnato per cassazione, è definitivo, rendendo così successivamente inoppugnabile la giurisdizione italiana sulla domanda concernente la sussistenza del suddetto potere del curatore, nonché su quelle dipendenti o connesse. Cassazione, sez. un., sentenza 23 luglio 2013 n. 17866.

Le precedenti posizioni sulla questione

Diversamente, in molteplici occasioni si è affermato:- il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, giusta l'art. 72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito, sicché tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., potendo, invero, i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dalla attività così esercitata si pretendono far derivare, Cassazione, ordinanza 25 maggio 2017, n. 13167;

- nel caso in cui il giudice delegato abbia autorizzato il curatore del fallimento a recedere dal contratto di locazione di un fondo rustico, utilizzato dal fallito quale imprenditore agricolo non coltivatore diretto (e quindi estraneo alle esigenze abitative dello stesso e della sua famiglia), è inammissibile il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che abbia pronunciato sul reclamo del fallito contro il suddetto provvedimento del giudice delegato, atteso che tale provvedimento è privo del requisito della decisorietà, trattandosi di un atto interno, privo dell'attitudine ad incidere, con definitività, su situazioni giuridiche soggettive del fallito, Cassazione, sentenze 6 maggio 1992 n. 5355, in Fallimento, 1992, p. 1006, nonché in Diritto fallimentare, 1993, II, p. 88 e 4 giugno 1994 n. 5425, in Fallimento, 1995, p. 36;

- il decreto col quale il tribunale fallimentare provvede, ai sensi dell'art. 36 legge fallimentare, sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato adito contro gli atti di amministrazione del curatore (nella specie, lo scioglimento dal contratto preliminare) non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, rientrando viceversa tra i provvedimenti di controllo sull'esercizio del potere amministrativo del curatore. Ne consegue che esso non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., potendo i terzi interessati contestare gli effetti dell'attività nelle sedi ordinarie (nella specie, innanzitutto, nella sede naturale del giudizio ex art. 2932 cod. civ. o endoconcorsuali (ex artt. 93 e 103 legge fall.), Cassazione, sentenza 1° giugno 2012 n. 8870;

- è inammissibile il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., nei confronti del decreto adottato dal tribunale fallimentare su reclamo contro provvedimenti del giudice delegato di sostituzione di un custode di beni del fallimento e di autorizzazione al rilascio al proprietario di parte di un immobile concesso in locazione al fallito (non essendo la locazione conveniente per la sua onerosità), atteso che i suddetti provvedimenti riguardano atti di gestione del fallimento, sicché sono privi di carattere decisorio, Cassazione, sentenza 10 marzo 1995 n. 2790, in Fallimento, 1995, p. 1119.

In margine all'art. 80 legge fallimentare si è precisato, altresì che a seguito della scelta posta in onere dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 80 l.fall., di subentrare nel contratto «pendente» di affitto di azienda munito di clausola di prelazione, la vendita del bene caduto nel fallimento, e già oggetto di tale contratto, è compatibile con l'esercizio del diritto di prelazione convenzionale ad esso inerente, Cassazione, sentenza 11 febbraio 2004 n. 2576, in Giustizia civile, 2005, I, p. 503 (con nota di Cultrera M.R., Prelazione volontaria e fallimento: la cassazione ad una svolta decisiva), che ha respinto il ricorso per cassazione dell'aggiudicatario del bene posto all'asta, avverso l'ordinanza del tribunale fallimentare che aveva respinto il reclamo contro il decreto del giudice delegato, con il quale era stato disposto il trasferimento di un immobile in favore dell'affittuario dell'azienda fallita, in forza di clausola di prelazione.

Effetti del fallimento – Rapporti preesistenti – Locazione - Provvedimento del giudice delegato ex art. 80, commi 3 e 4 legge fallimentare - Reclamabilità ex art. 26 legge fallimentare – Provvedimento sul reclamo del tribunale – Ricorso per cassazione - Ammissibilità (Costituzione, articolo 111; regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 26 e 80; decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5).

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