Fallimento, effetti successori della cancellazione dal registro delle imprese per i soci della fallita
Fallimento e procedure concorsuali - Registro delle imprese - Cancellazione - Chiusura del fallimento - Estinzione della società - Rapporti - Successione ai soci - Credito pendente sconosciuto al curatore fallimentare - Rinuncia tacita - Recupero giudiziale - Esclusione
Anche in conseguenza della obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118 l.f., n. 4, a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, si determina l'estinzione della società ed un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori (ed i conseguenti crediti) facenti capo all'ente, ma che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento del recupero giudiziale consenta di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento liquidatorio. Ove il credito litigioso pendente non sia stato portato, o dai soci o dagli amministratori o dai liquidatori, a conoscenza del curatore del fallimento, il quale non lo abbia perciò incluso tra le voci dell'attivo da realizzare, si deve legittimamente ritenere che esso ab origine sia stato tacitamente rinunciato dalla società e quindi non possa formare oggetto di recupero giudiziale in forza della legittimazione successoria dei soci a seguito della estinzione della società fallita.
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 22 maggio 2019, n. 13921
Società - Di capitali - In genere cancellazione volontaria - Estinzione - Effetti - Credito sociale sub judice - Giudizio coltivato dal liquidatore ante estinzione - Interesse dei soci all'accertamento del credito dopo la cancellazione - Sussistenza - Fondamento
L'estinzione della società per avvenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese non priva i soci dell'interesse alla decisione in un giudizio di accertamento di un credito sociale coltivato dal liquidatore prima di detta cancellazione, stante la qualificazione di tale iniziativa come attività ulteriore escludente una rinuncia alla pretesa azionata e stante l'interesse dei soci anzidetti a determinare l'entità del rapporto giuridico facente capo all'ente estinto.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 aprile 2018, n. 8582
Società di capitali - In genere - Cancellazione estintiva di società dal registro delle imprese - Presunzione di rinunzia a sua pretesa creditoria ancora "sub iudice" - Successione dei soci nella pretesa - Esclusione - Ragioni - Conseguenza.
In caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa "sub iudice", sicché i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 luglio 2016 n. 15782
Società - Società di capitali - Cancellazione di società dal registro delle imprese - Giudizio pendente - Trasferimento dell'azione in capo al socio - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Fondamento.
L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, esulano le mere pretese, benchè azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 dicembre 2015, n. 25974