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Fallimento: espropriazione di crediti presso terzi e declaratoria di fallimento del debitore esecutato

Nell'espropriazione presso terzi il fallimento del debitore esecutato, dichiarato successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 553 cod. proc. civ., non rende improcedibile la procedura esecutiva

Rossana Mininno *


Con la sentenza n. 10820 pubblicata in data 5 giugno 2020 la Terza Sezione civile della Suprema Corte di cassazione ha chiarito gli effetti riconducibili alla declaratoria di fallimento del debitore esecutato intervenuta in epoca successiva all'assegnazione di crediti disposta all'esito dell'espropriazione mobiliare presso terzi.

I Supremi Giudici hanno affermato che nell'espropriazione presso terzi il fallimento del debitore esecutato, dichiarato successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 553 cod. proc. civ., non rende improcedibile la procedura esecutiva né, tantomeno, comporta la caducazione dell'ordinanza.

Ciò in primis in virtù della dirimente considerazione che, intendendosi per improcedibilità «l'impossibilità giuridica che un procedimento giudiziario prosegua», può essere dichiarato improcedibile «soltanto un procedimento pendente», mentre «la procedura esecutiva di espropriazione di crediti si esaurisce con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione», con la conseguenza che «[d]a quel momento, cessando di essere pendente, nemmeno potrà essere dichiarata "improcedibile"».

Tale conclusione è avvalorata, secondo i Supremi Giudici, anche dalla considerazione dell'effetto prodotto dall'ordinanza di assegnazione sulla titolarità del credito pignorato.
L'espropriazione di crediti presso terzi «ha la funzione di soddisfare il creditore non già - come accade nelle altre forme dell'esecuzione forzata - attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo».
In altri termini, l'ordinanza di assegnazione di crediti comporta «un mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato».

Ne consegue che, una volta assolto, con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, lo scopo a essa riconducibile di «trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente», la procedura esecutiva «è da quel momento conclusa e definita».

L'eventuale proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato «non vale a prorogare o riattivare una espropriazione già esaurita, ma ha il solo effetto di introdurre un ordinario giudizio di cognizione».

Alla conclusione cui sono pervenuti i Giudici della Terza Sezione «non osta il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato»: come osservato, in realtà la disposizione codicistica «non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva», ma un effetto di diritto sostanziale, cioè «attribuire all'assegnazione del credito pignorato l'effetto di un trasferimento con efficacia pro solvendo», effetto voluto dal legislatore «a maggior tutela del creditore, consistente nel garantire al creditore che, in caso di mancata riscossione, potrà intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo» (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29 novembre 2005, n. 26036; Cass. civ., Sez. VI-1, 7 giugno 2016, n. 11660).

Conclusivamente, i Giudici della Terza Sezione hanno statuito il seguente principio di diritto: «Nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione "ipso iure" della materia del contendere nel detto giudizio di opposizione, dal cui oggetto, peraltro, esula la valutazione dell'efficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., in considerazione del momento nel quale vennero posti in essere, degli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione» (massima rv. 657965 - 01).

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