Fallimento, impugnabile il decreto di scioglimento delle ammissioni con riserva
Questo il principio espresso dalla I sezione della Cassazione con l'ordinanza 20068/2022
Ferma l'immediata impugnabilità del decreto di ammissione con riserva, adottato ai sensi dell'articolo 96, secondo comma, della legge fallimentare, tanto da parte del creditore che abbia chiesto l'ammissione pura e semplice, quanto del curatore e degli altri creditori, il decreto di cui all'articolo 113-bis della stessa legge è soggetto, per tutto quanto non divenuto incontestabile in esito alla adozione dell'iniziale decreto di ammissione con riserva, all'impugnazione di cui all'articolo 98 della stessa legge. Questo il principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla Sezione I della Cassazione con l' ordinanza 21 giugno 2022 n. 20068 .
Principio innovativo
Questione nuova, sulla quale non risultano precedenti.
Per qualche riferimento, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, Cassazione, sentenza 9 gennaio 2020, n. 268, secondo cui nella disciplina della legge fallimentare riformata dal Dlgs n. 5 del 2006 e del Dlgs n. 169 del 2007, se in sede di insinuazione allo stato passivo il creditore abbia chiesto l'ammissione del proprio credito puramente e semplicemente e sia stato ammesso con riserva, è configurabile una situazione di soccombenza che legittima il creditore a proporre opposizione immediata allo stato passivo nelle forme dell'artiocolo 98 legge fallimentare. Del pari, laddove il curatore o gli altri creditori intendano contestare l'ammissione, ancorché con riserva, di un altro creditore, sono legittimati (e sono tenuti) a proporre impugnazione immediata avverso detto provvedimento, senza attendere il decreto di cui all'articolo 113-bis legge fallimentare.
L'articolo 113-bis della legge fallimentare
Sempre in margine all'articolo 113-bis legge fallimentare si è precisato, in sede di legittimità:
- in tema di formazione dello stato passivo, l'apposizione della riserva prevista dall'articolo 96, comma 2, n. 2, legge fallimentare (nel testo conseguente alle modifiche apportate dal Dlgs 9 gennaio 2006, n. 5) costituisce un potere officioso del giudice di merito, il quale, pertanto, accogliendo la domanda di insinuazione del credito al rimborso di un prestito obbligazionario, può legittimamente apporre, ove fondata su titoli prodotti in mera copia, la riserva della loro esibizione in originale, pur se l'ammissione con riserva non sia stata richiesta o sia stata richiesta tardivamente, Cassazione, sentenza 1° dicembre 2015, n. 24449;
- in tema di rapporti tra accertamento del passivo e giudizi pendenti innanzi ad altro giudice, la norma dettata dall'articolo 95, comma terzo, legge fallimentare (nel testo applicabile ratione temporis), secondo cui è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito risultante da sentenza non passata in giudicato, va interpretata estensivamente, trovando applicazione anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza, di accoglimento o di rigetto, anche parziale, della pretesa del creditore della parte dichiarata fallita, con conseguente illegittimità dell'ordinanza di sospensione ex articolo 295 Cpc del procedimento di ammissione al passivo, nelle more della definizione del giudizio di appello, Cassazione, ordinanza 22 luglio 2013, n. 17834;
- non sussiste rapporto di continenza tra il giudizio pendente in grado d'appello per un credito iscritto a ruolo fra l'Inps e la curatela di un fallimento ed il procedimento di ammissione al passivo in seguito a domanda proposta da Equitalia relativa al medesimo credito, alla luce dell'interpretazione estensiva dell'articolo 96, secondo comma, n. 3, della legge fallimentare, nella sua nuova formulazione, che sia costituzionalmente coerente con il canone della ragionevole durata del processo. Il medesimo principio trova applicazione tanto più ove sia sopraggiunta una pronuncia di primo grado del giudice del lavoro, dovendo il procedimento nei gradi successivi continuare davanti a tale organo giudiziario. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza dichiarativa della continenza emessa dalla corte d'appello, spogliatasi della controversia in favore del tribunale fallimentare, disponendo la continuazione del giudizio davanti alla stessa corte d'appello), Cassazione, ordinanza 8 maggio 2012, n. 7025;
Il merito
Per i giudici di merito, nel senso che il coniuge separato o divorziato può insinuarsi al passivo del fallimento del coniuge obbligato a corrispondere una somma periodica di denaro per gli importi successivi alla data del fallimento relativamente al diritto all'assegno di mantenimento quale credito «condizionale» che partecipa al concorso ai sensi degli articolo 96, 113 e 113-bis legge fallimentare, mentre il credito per le spese straordinarie a favore delle figlie non può essere ammesso al passivo del fallimento, Tribunale di Genova, sentenza 25 ottobre 2012, in Foro padano, 2013, I, p. 363, con nota di Gandolfi C., Tra fallimento e famiglia esistono i crediti condizionali.
Revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, competente il tribunale delle imprese
di Carola Pagliuca e Davide di Marcantonio (*)