Rassegne di Giurisprudenza

Fallimento, onere della prova a carico del commissario della conoscenza effettiva da parte del creditore

a cura della Redazione Diritto

Fallimento e procedure concorsuali - Ammissione al passivo - Domanda super tardiva - Omesso avviso ai creditori - Inammissibilità - Commissario straordinario - Conoscenza effettiva e tempestiva - Onere prova
In tema di ammissione al passivo di una procedura concorsuale, nel caso di domanda cd. "supertardiva", il mancato avviso al creditore dell'apertura della procedura integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore; è, pertanto, onere del commissario dimostrare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che, pur in difetto di prova della conoscenza legale, il creditore ha avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell'emissione della sentenza dichiarativa e che, in tal modo, si sia realizzato il risultato pratico cui l'avviso era finalizzato ex lege, restando in conseguenza irrilevante il mero "fatto notorio" dell'apertura della procedura concorsuale.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, Ordinanza del 08 luglio 2022, n. 21760

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - in genere - Insinuazione cd. supertardiva - Ammissibilità - Ritardo non imputabile al creditore - Necessità - Omesso avviso del curatore ex art. 92 l.fall. - Integrazione della causa non imputabile - Configurabilità - Facoltà per il curatore di provare la conoscenza del fallimento "aliunde" - Ammissibilità - Fattispecie.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di cui all'ultimo comma dell'art. 101 l.fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 l.fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso, il creditore abbia avuto comunque notizia del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la domanda proposta dalla banca istante, avendo quest'ultima ricevuto l'avviso ex art. 92 l.fall. allorquando non era ancora subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, all'originario creditore della società fallita, non potendo ritenersi che il rapporto di controllo preesistente tra le due società implicasse anche la trasmissione della conoscenza del fallimento).
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI, Ordinanza del 20 ottobre 2015 n. 21316

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere - Insinuazione cd. supertardiva - Ammissibilità - Ritardo non imputabile al creditore - Necessità - Omesso avviso del curatore ex art. 92 legge fall. - Integrazione della causa non imputabile - Configurabilità - Facoltà per il curatore di provare la conoscenza del fallimento "aliunde" - Ammissibilità - Effetti.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 legge fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., Sentenza 19 marzo 2012 n. 4310